Comunicazioni

Giudizio di Appello n. 7

29/03/2024 15:31 giudizio

Con ricorso di data 19 marzo 2024, l'Associazione "ASD Colloredo - Digas", partecipante al Campionato C11 Collinare - Divisione Bronzo - Girone A, con riferimento alla gara AM Cisterna - ASD Colloredo - Digas del 16 marzo 2024, in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato Alan Peressini (2 giornate e 80 CD - art. 119 R.D./ art. 17 lett. c - n. 5 Reg. C11), evidenziava l'errata ricostruzione operata dall'arbitro (Al 35° st ho espulso PERESSINI Alan perché a gioco fermo minacciava un avversario con un pugno davanti al viso dicendogli "vuoi che ti spacco la faccia") e deduceva che il proprio tesserato, dopo aver subito un fallo, si sarebbe girato verso l'avversario indicandolo con il dito e dicendogli "Devo andare a lavorare lunedì", con bestemmia finale. All'esito dell'illustrazione dell'unico motivo di ricorso, l'Associazione ASD Colloredo - Digas non rassegnava le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall'ASD Colloredo - Digas va respinto in quanto infondato.

Anche a voler considerare che i fatti si siano svolti come descritto e dichiarato dall'Associazione ricorrente, il Giudice Disciplinare di 1° grado sarebbe comunque pervenuto all'applicazione della medesima sanzione.
L'art. 13 R.D. recita che costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività.
A parere di chi giudica il dito puntato contro l'avversario, con la pronuncia della frase "Devo andare a lavorare lunedì", rafforzata dalla bestemmia finale, tenuto conto anche della non gravità del fallo subito dal Peressini (desumibile dalla circostanza che il Direttore di Gara non ha assunto alcun provvedimento nei confronti del giocatore avversario), costituisce comunque una minaccia sussumibile nella descrizione di cui all'art. 13 sopra richiamato, che avrebbe dovuto essere sanzionata dall'arbitro con l'espulsione con cartellino verde ai sensi dell'art. 17 c) n. 5 del Regolamento Calcio a 11 e punita dal Giudice Disciplinare di 1° grado ai sensi dell'art. 119 R.D..
Cambia la descrizione del fatto, ma non le norme applicabili e, di conseguenza, la squalifica al tesserato.
Tenuto conto della non gravità del fatto, sia che si consideri veritiera la ricostruzione operata dall'arbitro oppure quella fornita dall'Associazione ricorrente, appare corretto che la sanzione comminata sia contenuta nel minimo edittale (due giornate).

PQM

Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare per i motivi sopra esposti respinge il ricorso proposto dall'Associazione ASD Colloredo - Digas in quanto infondato.

All'esito del rigetto dispone che la cauzione, qualora versata, venga trattenuta; nell'ipotesi di mancato versamento contestuale al deposito del ricorso dispone che la cauzione venga trattenuta dall'importo cauzionale versato all'inizio della manifestazione.

 

Udine, lì 29 marzo 2024
avv. Gianluca Visonà

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