Normativa - Regolamento Disciplina - Decisione
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 26/07/2000
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80 Riforma in peggio
Il giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.
Lo stesso giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.
Lo stesso giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.
80 Riforma in peggio (Ex Art.85RD)
Il Giudice dell’impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata. Lo stesso giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d’impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d’impugnazione.