Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 26/07/2000
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021
22 Tentativo di illecito
Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 26/b RD
22 Tentativo di illecito
Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 26 RD - lettera b.