Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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134 Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo
da 2 a 5 anni di squalifica.
134 Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo
da 2 a 5 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
134 Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva.
• da 1 a 5 anni di squalifica.
134 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare,anche con funzioni di guardalinee di parte (nei termini di cui all'articolo 44 RA)-con a carico un provvedimento di squalifica,anche a titolo di colpa
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 2 a 6 mesi di squalifica.
• da 2 a 6 mesi di squalifica.
134 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare,anche con funzioni di guardalinee di parte (nei termini di cui all'articolo 45 RA)-con a carico un provvedimento di squalifica,anche a titolo di colpa
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 2 a 6 mesi di squalifica.
• da 2 a 6 mesi di squalifica.
Articolo precedente: 133 Aver cambiato squadra dopo essere stato prestato (art. 71 RA)
Articolo successivo: 135 Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 18 R.D.)
Articolo successivo: 135 Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 18 R.D.)