Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 20/06/2013, 02/09/2010, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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44 Sospensione della decorrenza delle sanzioni
Qualora la squalifica a tempo inferiore a 6 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell'attività, è facoltà degli organi disciplinari prorogare non oltre 2 mesi, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire effettività della sanzione.
Il provvedimento di proroga può essere revocato per giusti motivi sopraggiunti dallo stesso giudice che lo ha disposto.
Il provvedimento di proroga può essere revocato per giusti motivi sopraggiunti dallo stesso giudice che lo ha disposto.
44 Sospensione della decorrenza delle sanzioni
Qualora la squalifica a tempo inferiore a 6 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell'attività, è facoltà degli organi disciplinari prorogare non oltre 2 mesi, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire effettività della sanzione.
Il provvedimento di proroga può essere revocato, per giusti motivi, dallo stesso giudice che lo ha disposto.
Il provvedimento di proroga può essere revocato, per giusti motivi, dallo stesso giudice che lo ha disposto.
44 Sospensione della decorrenza delle sanzioni
La LCFC può stabilire che nei periodi d’inattività sia sospesa l’esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell’attività stessa.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.53 e 54 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
Qualora la squalifica a tempo inferiore a 3 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell’attività, è facoltà degli Organi disciplinari prorogare, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire effettività della sanzione. Il provvedimento di proroga può essere revocato, per giusti motivi, dallo stesso giudice che lo ha disposto.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.53 e 54 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
Qualora la squalifica a tempo inferiore a 3 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell’attività, è facoltà degli Organi disciplinari prorogare, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire effettività della sanzione. Il provvedimento di proroga può essere revocato, per giusti motivi, dallo stesso giudice che lo ha disposto.
44 Sospensione della decorrenza delle sanzioni
La LCFC può stabilire che nei periodi d’inattività sia sospesa l’esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell’attività stessa.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.53 e 54 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.53 e 54 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
44 Sospensione della decorrenza delle sanzioni
La LCFC può stabilire che nei periodi d’inattività sia sospesa l’esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell’attività stessa.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.51 e 52 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.51 e 52 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
44 Sospensione della decorrenza delle sanzioni
La LCFC può stabilire che nei periodi d’inattività sia sospesa l’esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell’attività stessa.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.53 e 54 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e dev’essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt.53 e 54 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
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