Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 26/07/2000

19 Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata dal competente organo disciplinare a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da squadre o da tesserati e/o a essi attribuibili.
Interpretazione autentica:
Nel caso in cui l’arbitro qualificasse un comportamento illecito anziché descriverlo, il giudice dovrà sempre disporre la sanzione disciplinare e la pena meno grave prevista per la fattispecie indicata dall’arbitro.
Nel caso in cui l’arbitro qualificasse il comportamento come proteste senza descriverlo non dovrà essere mai disposta alcuna sanzione, non avendo la fattispecie rilevanza disciplinare ai sensi del terzo comma dell’art. 11 RD.
Qualora la qualificazione da parte dell'arbitro del comportamento illecito non consentisse al giudice di qualificarlo non dovrà essere disposta alcuna sanzione o la meno grave.
In ciascuno di tali casi dovrà essere disposta nei confronti dell’arbitro la sanzione di cui all’art. 145 RD.
Consiglio direttivo 2.11.2022

19 Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da associazioni o da tesserati e/o a essi attribuibili.
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