Visite mediche: quesiti e norme

vai alle norme

QUESITI

Serve il certificato medico agonistico anche per l’attività amatoriale?

Sono giunte molte richieste di chiarimenti in materia di tutela sanitaria a seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto decreto Balduzzi D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come integrato dal Decreto Ministeriale attuativo del 24 aprile 2013 e modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
Le norme in parola attengono, ai sensi dell’art. 7 D.L. 13 settembre 2012, n. 158, all’attività sportiva non agonistica, qualificata anche come amatoriale dal punto 11 del predetto articolo e dal citato decreto ministeriale.
Ciò può creare confusione in considerazione del diverso significato che noi abitualmente diamo al termine “amatoriale”. Il nostro concetto di amatorialità fa infatti riferimento a un modo di praticare lo sport, dove viene posta la persona in primo piano, con i suoi interessi, le sue motivazioni e le capacità motorie e che ha, di conseguenza, la tutela della sua libera circolazione e il ripudio di ogni forma di vincolo. Non ha dunque nulla a che vedere con concetti attinenti al tipo di prestazione sportiva: agonistica e non.
Come detto, la parola amatoriale viene invece usata dalla citata norma solo al fine di definire una prestazione non agonistica. L’art. 2 del DM 24 aprile 2013 infatti così recita: “Ai fini del presente decreto è  definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.
In pratica il decreto DL 158/2012 ha sostituito il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 1983, che disciplinava l’attività non agonistica, ma non ha abrogato il DM del 18 febbraio 1982, che continua pertanto a regolamentare l’attività agonistica.
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 del DM del 18 febbraio 1982, è compito degli Enti di promozione sportiva indicare quale attività è di carattere agonistico, si ricorda che la Lega Calcio Friuli Collinare (espressione sul territorio della Libertas – Ente di promozione sportiva) ha già definito tutta la propria attività di carattere agonistico (art. 3.B Regolamento Attività) e pertanto restano fermi gli obblighi previsti dal DM del 18 febbraio 1982, che, in sintesi, stabilisce quanto segue:
1) nessun atleta può disputare una gara o una frazione della stessa se non è in possesso di un valido certificato medico;
2) è dovere di ogni Presidente impedire la partecipazione al gioco di atleti che non siano in possesso di valido certificato medico;
3) è onere del Presidente dell’associazione conservare per tutta la stagione agonistica il certificato medico di ciascun atleta;
4) eventuali dichiarazioni liberatorie di atleti nei confronti dei dirigenti non hanno alcun valore;
5) non esiste la possibilità di autocertificare il proprio stato di salute;
6) che il certificato medico ha validità per 12 mesi dal suo rilascio.
In altre parole, gli atleti possono giocare solo ed esclusivamente se in possesso di valido certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio, rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport, non quindi di un generico certificato di buona salute, rilasciato da medici di medicina generale.
Si ricorda infine che la LCFC effettua controlli per accertare che nessun tesserato disputi una gara senza valido certificato medico (22 RA, 130 e 139 RD) e che il direttore di gara non consente all’atleta di giocare qualora nella lista gara, a fianco al nominativo dell’atleta, risulti che il certificato medico è scaduto (36 e 66 RA).

Deve essere specificata sul certificato medico la disciplina di calcio a 5 o a 11?

Qualche certificato medico specifica il tipo di disciplina del gioco del calcio, cioè calcio a 5 piuttosto che calcio a 11.

Tale specificazione non è conforme a quanto previsto dalla norma: infatti  la tabella B di cui all’allegato 1, richiamata dall’articolo 3 del D.M. 18.2.1982, attiene ai controlli sanitari e alla periodicità degli stessi “in rapporto allo sport praticato“. La norma non prevede alcuna distinzione tra le discipline del  tipo di sport praticato, come risulta dall’immagine a fianco riportata.
Pertanto, per quanto attiene al calcio, nel certificato deve essere indicato solo lo sport: calcio. Non la disciplina: calcio a 5 o a 11.
Qualora il certificato riportasse tale illegittima specificazione è opportuno farlo correggere.
In ogni caso è consentito giocare in entrambe le discipline anche se il certificato indica detta illegittima specificazione.

E’ valido il certificato medico agonistico emesso da un medico operante fuori dal territorio italiano?

L’art. 2 del D.M. 18 febbraio 1982 prevede che  “L’accertamento di idoneità […] per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80 [..]“. La norma richiamata individua come medici competenti quelli “della Federazione medico-sportiva italiana” e il “personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate“.

I medici operanti in territorio straniero non hanno tale qualifica, per cui non sono abilitati a rilasciare certificati d’idoneità al gioco agonistico del calcio.

Certificato medico con firma digitale: cosa conservare e verificare?

E’ sempre più diffuso che i medici rilascino certificati medici sottoscritti digitalmente. Cosa deve fare allora il presidente dell’associazione, dato che è tenuto a conservare (art. 5 DL 18.2.1982) detto certificato?

In pratica cosa si deve conservare?
Il presidente deve conservare il duplicato del file del certificato medico per due ragioni:
1) la norma impone al presidente di conservare l’originale, cioè il file, dato che la stampa dello stesso o la sua scansione è una copia. La copia non è l’originale o meglio non è il duplicato dell’originale (art. 1, lettera i quinquies D. Lgs. 82/2005);
2) solo il file originale/duplicato consente di verificare se la firma è valida.

Perché verificare se la firma digitale è valida?
Se il certificato di firma è scaduto o sospeso o è stato revocato equivale a mancata
sottoscrizione (art. 5, comma 4 bis D. Lgs. 82/2005), quindi il certificato medico è inesistente!

Come verificare se la firma digitale è valida?
L’unico modo per verificare è quello di leggere il certificato di firma, caricando il file in questa pagina del Consiglio del Notariato. In alternativa lo si può leggere mediante uno dei seguenti software gratuiti: Firma CertaDike 6Aruba sign.

Cosa fare se il tesserato mi consegna un certificato medico cartaceo su cui è riportato che detto certificato medico è stato sottoscritto digitalmente dal dott. Tizio?
Tale indicazione non ha alcun valore! E’ necessario chiedere alla struttura medica o al medico che lo ha emesso di inviare il file originale con la firma digitale, facendo presente che è vostro onere conservare l’originale e che è vostro diritto verificare fino a quando la firma è valida
Se la firma digitale scadesse prima del termine di validità del certificato medico  è consigliabile abbinare al documento informatico (il file firmato digitalmente) un riferimento temporale, che si può ottenere o inviandosi tale file per PEC o apponendo allo stesso una marca temporale o mettendolo in conservazione.


NORME

D.M. 18 febbraio 1982
Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica

Art. 1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali; o agli enti sportivi riconosciuti.
Devono sottoporsi altresì al controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2. L’accertamento di idoneità, relativamente all’età ed al sesso, per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della, valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3. Ai fini del riconoscimento dell’idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all’allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accentramenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti presenta maggiore affinità con il prescelto dall’interessato.
Nel caso in cui l’atleta praticati più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.
La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4. In occasione degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all’allegato 2.

Art. 5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all’allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da parte dell’interessato, dei predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza.
La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Art. 6. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l’esito negativo con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all’interessato ed al competente ufficio regionale.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:
– un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
– un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
– un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia;
– un medico specialista o docente in medicina legale delle assicurazioni.
La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 7. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982

Art. 5 – D.L. 30 dicembre 1979, n. 663

L’assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall’art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.
Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1979, n. 355. Convertito in legge, con modificazioni, con l’art. 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies