Ieri 23 febbraio 2020 il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emesso un’ordinanza con cui – per evitare di allargare focolai epidemici anche nella nostra Regione, considerata la contiguità territoriale con il Veneto – ha disposto, per quanto di nostro interesse, la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;…“.
Tale sospensione ha efficacia immediata e durata fino a tutto il 1° marzo 2020
Salvo reato più grave, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al provvedimento in parola è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Ciò significa che sono sospese tutte le gare dei campionati, gli allenamenti e gli incontri delle squadre in luoghi privati o pubblici, all’aperto o al chiuso, senza eccezioni.