Nuova disciplina delle variazioni di data, ora e luogo di gara (modifica art. 60 RA)

60. Variazione di data, orario e luogo gara: disposizioni generali

1. La LCFC può stabilire in ogni caso d’ufficio anticipi, posticipi e recuperi delle gare.
2. Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d’ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta senza autorizzazione della LCFC.
3. Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall’art. 59 R.A.
4. Ogni variazione deve essere pubblicata sul primo comunicato utile successivo.
5. Le associazioni possono modificare data, ora, luogo delle gare previste in calendario nel rispetto di quanto disposto in questo articolo e in quelli successivi.
6. Le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l’approvazione da parte della LCFC. In difetto si applica la sanzione di cui all’art. 93 R.D.
7. Si intende per:
– anticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario anteriore a quella prevista dal calendario;
– posticipo: giocare la gara non ancora disputata in data o/e orario posteriore a quella prevista dal calendario;
– recupero: giocare la gara non conclusa o disputata per ragioni non imputabili alle squadre.
8. Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.
9. In ogni caso, pena la sanzione di cui all’art. 93 R.D., le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L’ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.
10. Le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico dell’associazione prima nominata, salvo diverso accordo delle squadre.

 

60 bis Variazione di singola data, ora e luogo.

1. ANTICIPO.
Ogni associazione può modificare data, ora o luogo della gara, purché l’altra approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
2. POSTICIPO
2.1. PRIMA NOMINATA: RINVIO A DATA DA DESTINARSI
2.1.1. La prima nominata può rinviare la gara a data da destinarsi purché attivi la procedura telematica tra 24 e non oltre 3 ore prima dell’inizio della gara da rinviare. È onere del dirigente della squadra richiedente il rinvio avvisare almeno un dirigente della squadra avversaria. In ogni caso il sistema genererà un sms di avviso all’arbitro e al dirigente della squadra avversaria.
2.1.2. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della gara rinviata, la prima nominata deve attivare la procedura telematica prevista al punto successivo, pena la sanzione di cui all’art. 93 R.D.
2.2. PRIMA NOMINATA: RINVIO A DATA, ORA O LUOGO
2.2.1 Per rinviare a data, ora o luogo, la prima nominata può effettuare la variazione senza necessità d’approvazione da parte della seconda nominata, purché completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita.
2.2.2. Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata – pena la sanzione prevista dall’art. 93 R.D. – deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto la data prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data.
2.2.4. La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara che la seconda nominata deve disputare, salvo diverso accordo tra le parti.
2.2.5. Quest’ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare una data in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
2.2.6. La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 R.D., fatto salvo quanto previsto dall’art. 60 sexies RA.
2.3. RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELLA SECONDA NOMINATA
2.3.1. La seconda nominata può modificare data, ora o luogo della gara, purché la prima approvi la richiesta mediante la procedura telematica almeno 2 giorni prima della gara prevista in calendario.
3. RECUPERO
3.1. La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la procedura prevista al punto 2.2, pena la sanzione prevista dall’art. 93 R.D.
3.2. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d’ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l’orario e il campo su cui disputare la partita.

 

60 ter. Variazione multipla di data, orario luogo.

1. Qualora la variazione riguardi più di 3 gare consecutive, la prima nominata dove richiederla al responsabile della manifestazione mediante email con anticipo di almeno:
– 14 giorni rispetto alla prima partita da rinviare per la variazione di date;
– 7 giorni per la variazione di orario e luogo.
2. Il responsabile della manifestazione deve confermare la ricezione della comunicazione sempre mediante email e pubblicarla sul Comunicato.
3. Qualora le gare da rinviare risultassero per qualsiasi motivo meno di 3, la variazione richiesta sarà considerata singola e non multipla, anche agli effetti del costo.

 

60 quater. Costi.

1. Non sono previsti costi a carico delle associazioni quando la variazione di gara deriva da un rinvio determinato da causa di forza maggiore, da una decisione dell’arbitro d’impraticabilità del terreno di gioco, da concomitanze con altre gare previste dal calendario.
2. Negli altri casi il costo della variazione è imputato all’associazione richiedente.
3. I costi per variazione singola di data, orario o luogo sono i seguenti:
– fino a 3 variazioni € 0,00 per il calcio a 11, € 3,00 per il calcio a 5;
– € 10,00 dalla 4° variazione.
4. Il costo per ciascuna variazione multipla è di € 10,00, dopo la prima che è gratuita.

 

63. Facoltà delle associazioni di giocare la gara data persa.

1. Qualora una gara non fosse disputata per colpa di una o di entrambe le partecipanti, le stesse possono chiedere alla LCFC di giocare comunque la partita,
2. La delibera di accoglimento è di competenza del responsabile della manifestazione ed è emessa a condizione che sia formulata da entrambe le associazioni e pervenga entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato dei provvedimenti disciplinari relativi alla gara non giocata.
3. L’accoglimento comporta automaticamente la revoca del risultato come determinato a seguito del provvedimento della perdita della gara, mentre altre sanzioni disposte nei confronti dei tesserati e associazioni restano efficaci.
4. Il risultato della gara ha valore a condizione che la stessa sia disputata e conclusa entro il termine della fase in cui era prevista.

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