Reclamo al Giudice disciplinare o Ricorso al Giudice d’Appello

RICORDA CHE

1) Il reclamo deve essere presentato al giudice disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla partita o dal fatto (art. 63 R.D) e deve essere anticipato dal preavviso di reclamo (art. 62 R.D.) da attivare mediante procedura telematica dalla propria area squadra;
2) Il ricorso deve essere presentato al giudice d’appello nel termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui la decisione appellata è stata pubblicata sul Comunicato ovvero di 1 giorno qualora i fatti oggetto dell’impugnazione siano avvenuti durante una fase ad eliminazione diretta (art. 63 R.D.);
3) Il controricorso deve pervenire alla LCFC entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento del ricorso (art. 68 R.D.);
4) prima di presentare il reclamo o il ricorso è consigliabile prender visione del referto arbitrale dalla propria area squadra;
5) devono essere fornite prove a sostegno del ricorso (art. 75 R.D.) ;
6) i referti dell’arbitro, del guardalinee ufficiale, del visionatore arbitrale sono prove incontrovertibili (art. 76 R.D.) e pertanto non possono essere confutate da una unica e semplice testimonianza (art. 78 R.D.). Sono prove legali, al pari dei referti, i filmati (art. 77 R.D.) .

REQUISITI DEL RECLAMO E DEL RICORSO

Il reclamo e il ricorso devono avere – a pena d’improcedibilità – la forma scritta (art. 61 RD).
A pena di inammissibilità (art. 61 RD) il ricorso deve contenere:
1) il nominativo del tesserato o dell’Associazione ricorrente;
2) SOLO IL RICORSO gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato: la data e numero del Comunicato Ufficiale sul quale è stata pubblicata la squalifica, l’articolo violato, il periodo di sospensione;
3) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
4) l’esposizione, almeno succinta, dei motivi di impugnazione;
5) l’indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
6) la formulazione delle conclusioni: cioè cosa si chiede e ai sensi di quali articoli (es. revoca o riduzione della squalifica);
9) l’eventuale copia dell’avviso di ricevimento di cui all’articolo 66, 4° comma R.D.;
10) ricevuta della segreteria della LCFC o di altro incaricato riportante la data del deposito (art. 66, 2° comma R.D.);
11) l’importo di cui all’articolo 67 R.D. se il reclamo o il ricorso è presentato dal singolo tesserato o dall’Associazione che ha un residuo di cauzione insufficiente a pagare il costo del ricorso in caso di suo mancato accoglimento

Ulteriore requisito del ricorso è:
1) l’indicazione dell’organo disciplinare destinatario del ricorso

FAC SIMILE DI RECLAMO O RICORSO

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