Norme in materia di defibrillatori

Decreto Ministeriale 11 gennaio 2016 Proroga “Decreto Balduzzi”

Art. 1 – Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “36 mesi”.

Nota sull’entrata in vigore
L’art. 7, punto 11 del DL 158/12 (cosiddetto decreto Balduzzi) delegava a un successivo decreto ministeriale la disciplina dell’obbligo da parte di “società dilettantistiche” di impiegare defibrillatori semiautomatici o altri dispositivi salvavita.
Il decreto ministeriale in parola veniva emesso il 24 aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. L’art. 5, punto 3, prima parte di tale D. M. prevede che: “Le società di cui ai commi 1 (dilettantistiche) e 2 (professionistiche) si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto.” Il successivo punto 5 dell’articolo in parola dispone che: “Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.” 
Atteso che l’art. 10 delle Preleggi stabilisce che: “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.”, ne deriva che l’entrata in vigore dell’obbligo decorrerà dal (20 luglio 2013 + 15 giorni + 30 mesi) 4 febbraio 2016. Tale data è stata prorogata di ulteriori 6 mesi, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 1. L’obbligo di dotarsi di defibrillatore decorrerà dal 4 agosto 2016.

DL 158/12 (Decreto Balduzzi): estratto

Art. 7 comma 11 – Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013: regolamento attuativo del “Decreto Balduzzi”

Art. 1 Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle societa’ sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art. 2 Definizione dell’attivita’ amatoriale. Certificazione
1. Ai fini del presente decreto e’ definita amatoriale l’attivita’ ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attivita’ che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
2. Coloro che praticano attivita’ ludico – motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici
periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneita’ all’attivita’ ludico-motoria secondo quanto previsto nell’allegato A.
3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e’ rilasciata dal medico certificatore su
apposito modello predefinito (allegato B).
4. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attivita’ il certificato e’ esibito all’incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l’attivita’ ludico – motoria e conservato in tali sedi in
copia fino alla data di validita’ o fino alla cessazione dell’attivita’ stessa.
5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l’attivita’ ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attivita’ motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attivita’ ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport
di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attivita’ assimilabili nonche’ i praticanti di attivita’ prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita’ assimilabili.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all’obbligo di certificazione, e’ comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attivita’ ludico-motoria per la
valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta’ alla pratica di tali attivita’ o che si sottopongono a esercizio fisico di
particolare intensita’. Nell’ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.

Art. 3 Definizione di attivita’ sportiva non agonistica. Certificazione
1. Si definiscono attivita’ sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attivita’ fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attivita’ parascolastiche;
b) coloro che svolgono attivita’ organizzate dal CONI, da societa’ sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attivita’ sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneita’ a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo
medico attestante l’idoneita’ fisica alla pratica di attivita’ sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri
assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
3. E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate e’ raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello
sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Art. 4 Attivita’ di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva
1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di
tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attivita’ cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterra’ necessario per i singoli casi. Il certificato e’ rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).

Art. 5 Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
1. Ai fini del presente decreto, si intendono societa’ sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono societa’ sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le societa’ di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalita’ indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle societa’ dilettantistiche che svolgono attivita’ sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo,
golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
4. Le societa’ professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
5. Le societa’ dilettantistiche attuano la diposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e’ a carico della societa’. Le societa’ che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli
scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le societa’ singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della
manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilita’ in ordine all’uso e alla gestione.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalita’ di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, le Linee guida
(Allegato E) stabiliscono le modalita’ di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle societa’ sportive professionistiche e dilettantistiche.. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.

Art. 6 Educazione allo sport in sicurezza
1. Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello “sport in sicurezza”.
Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Societa’ scientifiche di settore.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva non agonistica” e’ abrogato.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Art. 90, comma 17 L. 27 dicembre 2002, n. 289

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

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