Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Singole ipotesi di ricorso
In vigore dal 06/10/2016
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72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o di persona, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.
A pena d'inammissibilità l'istanza deve essere presentata a mezzo della apposita procedura telematica entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva e alla stessa deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall'arbitro.
Il giudice competente, esperiti gli opportuni accertamenti, decide in merito sempre attraverso la procedura telematica entro 2 giorni dalla proposizione dell'istanza, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell'istanza da parte dell'associazione può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'art. 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50%.
Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un tesserato personalmente.
L'istanza non è proponibile nel caso in cui la modifica richiesta sia in contrasto con i dati riportati nella lista sottoscritta.

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione disciplinare o il referto arbitrale contenesse un errore materiale o di persona, l'interessato ha facoltà di presentare istanza al giudice competente per ottenere la rettifica dell'errore.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata a mezzo dell'apposita procedura telematica (accessibile dall'area riservata della squadra) entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva e alla stessa deve essere allegata la copia della lista gara sottoscritta dall'arbitro. Il giudice, esperiti gli opportuni accertamenti, decide entro 2 giorni dalla proposizione dell'istanza. La decisione sarà pubblicata nell'area riservata delle squadre del girone a cui appartiene quella istante. È facoltà del giudice riservarsi di motivare la decisione entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
In caso di reiezione dell’istanza sarà trattenuto l’importo previsto dall'art. 67 RD
L'istanza non è proponibile nel caso in cui la modifica richiesta sia in contrasto con i dati riportati nella lista sottoscritta.
Non è ammessa la rinuncia all'istanza (art. 70 RD).
La procedura non si applica per l’errata attribuzione del gol (art. 57 bis RA).

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione disciplinare contenesse un errore materiale o di persona, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.
A pena d'inammissibilità l'istanza deve essere presentata a mezzo della apposita procedura telematica (accessibile dall'area riservata della squadra) entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva e alla stessa deve essere allegata la copia della lista gara sottoscritta dall'arbitro. Il giudice competente, esperiti gli opportuni accertamenti, decide in merito sempre attraverso la procedura telematica entro 2 giorni dalla proposizione dell'istanza. La decisione sarà pubblicata nell'area riservata delle squadre del girone della squadra istante. È facoltà del giudice riservarsi di motivare la decisione entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
In caso di reiezione dell’istanza sarà trattenuto l’importo previsto dall'art. 67 RD
L'istanza non è proponibile nel caso in cui la modifica richiesta sia in contrasto con i dati riportati nella lista sottoscritta.
Non è ammessa la rinuncia all'istanza (art. 70 RD).

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o di persona, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.
A pena d'inammissibilità l'istanza deve essere presentata a mezzo della apposita procedura telematica entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva e alla stessa deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall'arbitro.
Il giudice competente, esperiti gli opportuni accertamenti, decide in merito sempre attraverso la procedura telematica entro 2 giorni dalla proposizione dell'istanza, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell'istanza, da parte dell'Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'art. 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 per cento.
Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un tesserato personalmente.

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell’errore.
L’istanza deve essere presentata in forma succinta a mezzo della apposita procedura telematica e entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d'inammissibilità. All’istanza, sempre a pena d'inammissibilità, deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall’arbitro.
Il giudice competente, esperiti gli opportuni accertamenti, decide in merito sempre attraverso la procedura telematica entro 2 giorni dalla proposizione dell’istanza, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell’istanza, da parte dell’Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall’art. 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 per cento. Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un tesserato personalmente.

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell’errore.
L’istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo e-mail, alla Segreteria della LCFC entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d’inammissibilità. All’istanza, sempre a pena d'inammissibilità, deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall’arbitro.
L’interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell’istanza alla Segreteria della LCFC, la quale deve darne immediata comunicazione al giudice competente.
Quest’ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza, la propria decisione a mezzo e-mail o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell’istanza, da parte dell’Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall’art. 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 per cento. Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un tesserato personalmente.

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell’errore.
L’istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma, alla Segreteria della LCFC entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d’inammissibilità. All’istanza, sempre a pena d'inammissibilità, deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall’arbitro.
L’interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell’istanza alla Segreteria della LCFC, la quale deve darne immediata comunicazione al giudice competente.
Quest’ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza, la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell’istanza, da parte dell’Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall’art. 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 per cento. Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un tesserato personalmente.

72 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell’errore.
L’istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma, alla Segreteria della LCFC entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d’inammissibilità.
L’interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell’istanza alla Segreteria della LCFC, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.
Quest’ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza, la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell’istanza, da parte dell’Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall’art. 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 per cento. Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un Tesserato personalmente.

72 Procedura di ricevimento e di trasmissione del ricorso-esposto o del ricorso o del controricorso all'Organo giudicante

La Segreteria della LCFC, ricevuto il ricorso-esposto o il ricorso, forma il relativo fascicolo, allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e lo trasmette al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.
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