Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Illeciti
In vigore dal 26/07/2000
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021

17 Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le associazioni e/o i tesserati che:
a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
b) inducano o tentino di indurre gli ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

17 Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le squadre e/o i tesserati che:
a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
b) inducano o tentino di indurre l’arbitro o il visionatore arbitrale ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva;
c) alterino documenti o utilizzino documenti falsi o contraffatti.
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