Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico di arbitri e visionatori
In vigore dal 06/10/2016
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 31/07/2007, 26/07/2000

142 Previsioni generali a carico di arbitri e visionatori arbitrali

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli arbitri, i guardalinee ufficiali e i visionatori arbitrali rispondono a norma di quanto disposto nel precedente capo. In questi casi, laddove sia prevista per i tesserati la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli arbitri, ai guardalinee ufficiali e i visionatori arbitrali la sanzione dell’interdizione dall’attività.

142 Previsioni generali a carico di arbitri e visionatori arbitrali

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli arbitri, i guardalinee ufficiali e i visionatori arbitrali rispondono a norma di quanto disposto nel precedente capo. In questi casi, laddove sia prevista per i tesserati la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli arbitri, ai guardalinee ufficiali e i visionatori arbitrali la sanzione dell’interdizione dall’attività.

142 Previsioni generali a carico di arbitri e osservatori speciali di Lega

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, i Guardalinee ufficiali e gli Osservatori speciali di Lega rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i Tesserati la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli Arbitri, ai Guardalinee ufficiali e agli Osservatori speciali di Lega la sanzione dell’interdizione dall’attività.

142 Mendace dichiarazione resa dal tesserato in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a titolo di colpa

• da 6 mesi a 3 anni di squalifica
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