Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 02/09/2010
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 03/09/2009, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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135 Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 18 R.D.)
da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
Interpretazione autentica:
135 Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo (art. 18 RD)
da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
135 Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 18 R.D.)
• da 4 giornate a 6 mesi di squalifica
135 Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 18 R.D.)
• da 1 a 6 mesi di squalifica
135 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dall'articolo 17 e 18 RA,anche a titolo di colpa
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 6 mesi a 2 anni di squalifica
• da 6 mesi a 2 anni di squalifica
135 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dall'articolo 18 e 19 RA,anche a titolo di colpa
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 6 mesi a 2 anni di squalifica
• da 6 mesi a 2 anni di squalifica
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