Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Sito sportivo
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 15/06/2020, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

52 Impraticabilità del terreno di gioco

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
b) L'arbitro, dopo aver verificato la presenza delle due squadre e aver identificato i tesserati indicati nella lista gara, accerta la praticabilità del campo alla presenza dei capitani.
c) In qualsiasi momento della gara l'arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
d) La LCFC ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
e) Qualora l'associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario ufficiale, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle associazioni partecipanti), alla segreteria della LCFC. In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo. L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.
La LCFC deve dare comunicazione della variazione all'associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

52 Impraticabilità del terreno di gioco

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco e di adeguatezza dell’impianto di illuminazione è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara e non è sindacabile dalle squadre.
b) Dopo gli adempimenti preliminari all’inizio della gara (art. 67 RA) l’arbitro decide sulla praticabilità del campo di gioco alla presenza dei capitani. Tale valutazione può avvenire anche nel corso della gara.
c) In caso di impraticabilità accertata del terreno di gioco e previo accordo tra le squadre e l’arbitro o suo eventuale sostituto, la gara potrà essere giocata in altro sito sportivo, purché nella stessa data. L’arbitro annoterà l’intervenuto accordo sul referto.
d) La LCFC ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

52 Impraticabilità del terreno di gioco

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
b) L'arbitro, dopo aver verificato la presenza delle due squadre e aver identificato i tesserati indicati nella lista gara, accerta la praticabilità del campo alla presenza dei capitani.
c) In qualsiasi momento della gara l'arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
d) La LCFC ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
e) Qualora la squadra non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario ufficiale, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle squadre partecipanti), alla segreteria della LCFC. In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo.
f) L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.
g) La LCFC deve dare comunicazione della variazione alla squadra avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

52 Impraticabilità del terreno di gioco

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle Norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
d) La LCFC ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
e) Qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario ufficiale, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle Associazioni partecipanti), alla Segreteria della LCFC.
In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo. L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.
La LCFC deve dare comunicazione della variazione all'Associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

52 Impraticabilità del terreno di gioco (Ex Art.50RA)

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle Norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
d) La LCFC ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
e) Qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario ufficiale, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle Associazioni partecipanti), alla Segreteria della LCFC.
In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo. L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.
La LCFC deve dare comunicazione della variazione all'Associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

52 Impraticabilità o indisponibilità del terreno di gioco

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle Norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
d) La LCFC ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
e) Qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario ufficiale, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle Associazioni partecipanti), alla Segreteria della LCFC.
In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo. L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.
La LCFC deve dare comunicazione della variazione all'Associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.
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