Normativa

Normativa - Statuto
In vigore dal 30/05/2019
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 26/07/2000

8 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni del socio verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.
L'esclusione si ha quando:
- il socio è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi dell’Associazione;
- siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- il socio abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione;
- il socio svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione;
- il socio abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.
L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo che può sentire l'interessato. La relativa delibera è impugnabile davanti al Collegio dei Probiviri.
I nominativi di tutti i soci sono tenuti dalla LCFC in modo sicuro.

8 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.
L'associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni dell'associato verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.
L'esclusione si ha quando l'associato è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi della Lega, oppure quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo, ovvero quando l'associato abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione, oppure quando l'associato svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione, oppure quando l'associato abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.
L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo che può sentire l'interessato; tale decisione è insindacabile. I nominativi di tutti gli associati con l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio sono riportati in apposito libro tenuto dal consiglio direttivo.
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