Normativa

Normativa - Statuto
In vigore dal 30/05/2019
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 10/08/2006, 26/07/2000

7 Domanda di ammissione

Il socio deve presentare ogni anno la domanda di ammissione, in difetto perde tale qualifica.
Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.
La domanda è rivolta al consiglio direttivo con le modalità stabilite da quest’ultimo.
Entro 30 giorni il Consiglio Direttivo può accogliere o non la domanda o non deliberare in merito. In tale ultimo caso, trascorso il predetto termine, la domanda si considera accolta con effetto dalla data di sua presentazione. In caso invece di rigetto l’istante può chiedere al Consiglio Direttivo stesso di rivalutare la sua domanda. La conseguente decisione, che non necessita di motivazione, non è sindacabile in alcuna sede.
Unitamente alla domanda i soci sono obbligati a versare, anche per tramite dell’associazione con cui hanno presentato domanda di associazione, un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

7 Domanda di ammissione

L'associato deve presentare ogni anno la domanda di ammissione; in caso contrario, l'associato perde tale qualifica.
Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.
La domanda è rivolta al consiglio direttivo con le modalità stabilite dal consiglio stesso, il quale deciderà sull'accoglimento della medesima o sulla sua reiezione. L'aspirante associato può proporre avverso tale diniego ricorso motivato al consiglio direttivo stesso che deciderà insindacabilmente sull'ammissione dell'istante. L'accoglimento della domanda si presume se entro 30 giorni dalla presentazione della medesima il consiglio direttivo non si sarà espresso negativamente.
I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

7 Domanda di ammissione

L'associato deve presentare ogni anno la domanda di ammissione; in caso contrario, l'associato perde tale qualifica.
Da tale obbligo sono esenti i soci Fondatori.
La domanda è rivolta al Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, il quale deciderà sull'accoglimento della medesima o sulla sua reiezione. L'aspirante associato può proporre avverso tale diniego ricorso motivato al Consiglio Direttivo stesso che deciderà insindacabilmente sull'ammissione dell'istante. L'accoglimento della domanda si presume se entro 30 giorni dalla presentazione della medesima il Consiglio direttivo non si sarà espresso negativamente.
I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo.
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