Normativa - Statuto
In vigore dal 30/05/2019
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 10/08/2006, 26/07/2000
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18 Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
18 Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
18 Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad Associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo.