Normativa

Normativa - Statuto
In vigore dal 30/05/2019
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 23/09/2022, 02/10/2014, 10/08/2006, 26/07/2000

12 Diritto di voto

Il socio che ha fatto pervenire la domanda mediante la propria associazione può delegare il proprio voto, anche oralmente, al presidente di detta associazione. Quest’ultimo può a sua volta delegare, ma solo per scritto, il proprio voto e quelli ricevuti per delega esclusivamente a un socio della propria associazione. Il presidente o il delegato esprimono tanti voti quanti sono i soci rappresentati. Qualora il socio appartenga a più associazioni lo stesso è rappresentato dal presidente dell’associazione che per prima ha presentato domanda di associazione per tale socio.
Il socio che ha fatto pervenire la domanda individualmente elegge nell'assemblea del settore d'appartenenza i propri delegati. In alternativa tale socio può esprimere il proprio voto in assemblea, ma in tal caso non può eleggere il delegato nell'assemblea del settore.
In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

12 Diritto di voto

Il socio che ha fatto pervenire la domanda mediante la propria associazione può delegare il proprio voto, anche oralmente, al presidente di detta associazione. Quest’ultimo può a sua volta delegare, ma solo per scritto, il proprio voto e quelli ricevuti per delega esclusivamente a un socio della propria associazione. Il presidente o il delegato esprimono tanti voti quanti sono i soci rappresentati. Qualora il socio appartenga a più associazioni lo stesso è rappresentato dal presidente dell’associazione che per prima ha presentato domanda di associazione per tale socio.
Il socio che ha fatto pervenire la domanda individualmente può esprimere il proprio voto in assemblea.
In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

12 Diritto di voto

Il consiglio direttivo, nella convocazione dell'Assemblea, determinerà le modalità di partecipazione alla stessa, nel rispetto dei seguenti limiti:
- i soci collettivi sono rappresentati dal presidente dell'associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, soltanto ad un altro proprio socio;
- i soci individuali eleggono nell'assemblea del settore d'appartenenza i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati.
In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

12 Diritto di voto

Il Consiglio Direttivo, nella convocazione dell'Assemblea, determinerà le modalità di partecipazione alla stessa, nel rispetto dei seguenti limiti:
• i soci collettivi sono rappresentati dal Presidente dell'associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, soltanto ad un altro proprio socio;
• i soci individuali eleggono nell'Assemblea del settore d'appartenenza i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati;
• ogni socio fondatore;
• ogni consigliere uscente.
In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

12 Diritto di voto

Il Consiglio Direttivo, nella convocazione dell'Assemblea, determinerà le modalità di partecipazione alla stessa, nel rispetto dei seguenti limiti:
• i soci collettivi sono rappresentati dal Presidente dell'associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, soltanto ad un altro proprio socio;
• i soci individuali eleggono nell'Assemblea del settore d'appartenenza i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati;
• ogni consigliere uscente ha diritto di voto.
In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.
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