Normativa

Normativa - Regolamento Organico - Sanzioni amministrative
In vigore dal 13/05/2020
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 27/07/2022, 01/09/2021, 10/08/2006, 26/07/2000

31 Procedimento amministrativo

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il consiglio direttivo della LCFC deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo ricettizio e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive. La relativa decisione deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni”.

31 Procedimento amministrativo

Il consiglio direttivo convoca il destinatario del provvedimento delegandone l’ascolto alla giunta, anche non in composizione plenaria.
La mancata partecipazione all’incontro comporta l’applicazione della sanzione dell’esclusione dalla manifestazione se l’incontro è previsto durante lo svolgimento della manifestazione stessa o della non accettazione dell'iscrizione se la mancata comparizione è avvenuta prima dell’inizio della manifestazione.
Il Consiglio direttivo, ascoltata la relazione della giunta adotta il provvedimento amministrativo. La relativa decisione deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni” e comunicata all’interessato mediante messaggio istantaneo.

31 Procedimento amministrativo

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il consiglio direttivo deve comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo ricettizio e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive. La relativa decisione deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni”.

31 Procedimento amministrativo

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il consiglio direttivo della LCFC deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo ricettizio e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive. La relativa decisione deve essere pubblicata sul comunicato ufficiale e inviata all'interessato con mezzo ricettizio.

31 Procedimento amministrativo (Ex Art.28RO)

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il Consiglio direttivo della LCFC deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo ricettizio e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive. La relativa decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale e inviata all'interessato con mezzo ricettizio.
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