Normativa

Normativa - Regolamento Organico - Sanzioni amministrative
In vigore dal 10/08/2006
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 27/07/2022, 13/05/2020, 26/07/2000

29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della LCFC, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.

29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della LCFC e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, è sospeso dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sospensione è efficace immediatamente senza necessità di apposito provvedimento del consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni”, a pena di nullità. Il provvedimento essendo automatico non va comunicato all'interessato.

29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della LCFC, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni”, a pena di nullità. La stessa dovrà inoltre essere comunicata all'interessato mediante email e possibilmente per messaggio istantaneo.

29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare (Ex Art.26RO)

Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della Lega calcio Friuli collinare, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.
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