Normativa

Normativa - Regolamento Organico - Rimborsi spese
In vigore dal 02/09/2010
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 12/12/2019, 10/08/2006, 26/07/2000

20 Spese rimborsabili

Viaggi in treno: è riconosciuto il rimborso del biglietto in seconda classe, dei supplementi e delle prenotazioni.
Viaggi in aereo: è riconosciuto il rimborso del biglietto in classe economica.
Viaggi in taxi: in assenza di altri mezzi di trasporto è eccezionalmente ammesso il rimborso delle spese di taxi.
Viaggi in automobile: è riconosciuto il rimborso di euro 0,25 il chilometro e dei relativi pedaggi autostradali.
Non è necessaria l'autorizzazione, ma solo l'esibizione di una nota scritta attestante (sull'apposito modulo) i viaggi effettuati, nei seguenti casi:
• viaggi settimanali per un totale di 150 km per il presidente della LCFC;
• viaggi settimanali per un totale di 100 km per i responsabili di settore, i giudici, il procuratore di Lega e il cassiere;
• viaggi dei consiglieri, degli invitati permanenti, dei componenti della giunta esecutiva della LCFC e dei componenti della consulta del settore arbitrale per la loro partecipazione alle riunioni ufficiali;
• per la partecipazione degli invitati a riunioni convocate dal responsabile del settore.
Per i pasti: è rimborsato il pasto fino al limite massimo di euro 30,00, previo deposito di ricevuta fiscale.
Per il pernottamento: sono rimborsate solo le spese per le manifestazioni nazionali sostenute per gli alberghi stabiliti dall'organo convocante.
I rimborsi riguardanti le riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva della LCFC, della consulta del settore arbitrale devono essere accompagnate dalla lettera di convocazione per tale riunione.

20 Spese rimborsabili

Viaggi in treno: è riconosciuto il rimborso del biglietto in seconda classe, dei supplementi e delle prenotazioni.
Viaggi in aereo: è riconosciuto il rimborso del biglietto in classe economica.
Viaggi in taxi: in assenza di altri mezzi di trasporto è eccezionalmente ammesso il rimborso delle spese di taxi.
Viaggi in automobile: è riconosciuto il rimborso di euro 0,25 il chilometro e dei relativi pedaggi autostradali di cui non serve la ricevuta.
È rimborsato il pasto fino al limite massimo di euro 50,00.
È rimborsato il pernottamento fino a euro 150,00 a notte.

20 Spese rimborsabili

Viaggi in treno: è riconosciuto il rimborso del biglietto in seconda classe, dei supplementi e delle prenotazioni.
Viaggi in aereo: è riconosciuto il rimborso del biglietto in classe economica.
Viaggi in taxi: in assenza di altri mezzi di trasporto è eccezionalmente ammesso il rimborso delle spese di taxi.
Viaggi in automobile: è riconosciuto il rimborso di euro 0,25 il chilometro e dei relativi pedaggi autostradali.
Non è necessaria l'autorizzazione, ma solo l'esibizione di una nota scritta attestante (sull'apposito modulo) i viaggi effettuati, nei seguenti casi:
• viaggi settimanali per un totale di 150 km per il presidente della LCFC;
• viaggi settimanali per un totale di 100 km per i responsabili di settore, i giudici, il procuratore di Lega e il cassiere;
• viaggi dei consiglieri, degli invitati permanenti, dei componenti della giunta esecutiva della LCFC e dei componenti della consulta del settore arbitrale per la loro partecipazione alle riunioni ufficiali;
• per la partecipazione degli invitati a riunioni convocate dal responsabile del settore.
Per i pasti: è rimborsato il pasto fino al limite massimo di euro 30,00, previo deposito di ricevuta fiscale.
Per il pernottamento: sono rimborsate solo le spese per le manifestazioni nazionali sostenute per gli alberghi stabiliti dall'organo convocante.

20 Spese rimborsabili

Viaggi in treno: è riconosciuto il rimborso del biglietto in seconda classe, dei supplementi e delle prenotazioni.
Viaggi in aereo: è riconosciuto il rimborso del biglietto in classe economica.
Viaggi in taxi: in assenza di altri mezzi di trasporto è eccezionalmente ammesso il rimborso delle spese di taxi.
Viaggi in automobile: è riconosciuto il rimborso di euro 0,20 il chilometro e dei relativi pedaggi autostradali.
Non è necessaria l'autorizzazione, ma solo l'esibizione di una nota scritta attestante (sull'apposito modulo) i viaggi effettuati, nei seguenti casi:
• viaggi settimanali per un totale di 150 km per il Presidente della LCFC;
• viaggi settimanali per un totale di 100 km per i responsabili di settore, i giudici, il procuratore di Lega e il cassiere;
• viaggi dei consiglieri, degli Invitati permanenti, dei componenti della giunta esecutiva della LCFC e dei componenti della Consulta del settore arbitrale per la loro partecipazione alle riunioni ufficiali;
• per la partecipazione degli invitati a riunioni convocate dal responsabile del settore.
Per i pasti: è rimborsato il pasto fino al limite massimo di euro 30,00, previo deposito di ricevuta fiscale.
Per il pernottamento: sono rimborsate solo le spese per le manifestazioni nazionali sostenute per gli alberghi stabiliti dall'organo convocante.
I rimborsi riguardanti le riunioni del Consiglio direttivo e della giunta esecutiva della LCFC, della Consulta del settore arbitrale devono essere accompagnate dalla lettera di convocazione per tale riunione.

20 Rimborso delle prestazioni arbitrali

Per la direzione di ogni partita sarà riconosciuto all'arbitro, per le percorrenze sotto indicate, il rimborso spese a margine trascritto:
-da 0 a 50 km lire 42.000 euro 21.69
-da 51 a 100 km lire 52.000 euro 26.86
-da 101 a 150 km lire 62.000 euro 32.02
-da 151 a 200 km lire 72.000 euro 37.18
Per la direzione di più partite in un'unica giornata di Torneo sarà riconosciuto all'arbitro l'importo compreso tra quello di lire 50.000 (€25.82) e quello di lire 70.000 (€36.15) in relazione al tempo di durata della prestazione.
Nel caso in cui la partita per la quale l'arbitro è stato designato non si svolgesse, gli sarà comunque riconosciuto il rimborso di lire 20.000 (€ 10.33), purché il direttore di gara- non avvisato in tempo utile- sia giunto sul campo di gara.
La designazione degli organi competenti per la direzione delle gare costituisce autorizzazione.
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