Normativa

Normativa - Regolamento Organico - Organizzazione dei settori
In vigore dal 30/06/2011
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13 Settore disciplinare

Il settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di collaborare alla formazione di giudici e procuratori di Lega. Il settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:
a) responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, formazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.
b) commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal responsabile;
c) giudice disciplinare, giudice d'appello e corte di Giustizia, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare;
d) assemblea del settore disciplinare, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'assemblea della LCFC. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del settore.
L'assemblea è convocata dal presidente della LCFC o dal responsabile del settore disciplinare.
I termini e le forme di convocazione sono gli stessi di quelli previsti dall'articolo 12/e del regolemento organico.

13 Settore disciplinare

Il settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare.
Il settore disciplinare è composto dai seguenti membri:
a) responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, e di coordinamento e suggerisce i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.
b) ABROGATO;
c) giudice disciplinare, giudice d'appello e corte di Giustizia, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare;
d) assemblea del settore disciplinare, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'assemblea della LCFC. All'assemblea partecipano tutti i componenti del settore.
L'assemblea è convocata dal presidente della LCFC o dal responsabile del settore disciplinare.
I termini e le forme di convocazione sono gli stessi previsti dall'art. 12 R.O. - lettera d).

13 Settore disciplinare

Il settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di collaborare alla formazione di giudici e procuratori di Lega. Il settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:
a) Responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, formazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.
b) Commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal responsabile;
c) Giudice disciplinare e Giudice d' appello, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare;
d) Assemblea del settore disciplinare, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'Assemblea della LCFC. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del settore.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della LCFC o dal responsabile del settore disciplinare.
I termini e le forme di convocazione sono gli stessi di quelli previsti dall'articolo 12/e RO.

13 Settore disciplinare

Il settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di collaborare alla formazione di giudici e procuratori di Lega. Il settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:
a) Responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, formazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.
b) Commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal responsabile;
c) Giudice disciplinare e Giudice d' appello, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare;
d) Assemblea del settore disciplinare, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'Assemblea della LCFC. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del settore.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della LCFC o dal responsabile del settore disciplinare.
I termini e le forme di convocazione sono gli stessi di quelli previsti dall'articolo 12/e RO.
Nel caso in cui la LCFC sia affiliata ad un Ente di promozione sportiva saranno riconosciuti gli organi disciplinari dallo stesso previsti.

13 Settore disciplinare

Il settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di collaborare alla formazione di giudici e procuratori arbitrali. Il settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:
a) Responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, formazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.
b) Commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal responsabile;
c) Giudice disciplinare, Giudice d' appello e Corte di Giustizia, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare;
d) Procuratore arbitrale, che ha i compiti di indagine previsti dall'articolo 59 RD;
e) Assemblea del settore disciplinare, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'Assemblea della LCFC. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del settore.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della LCFC o dal responsabile del settore disciplinare.
I termini e le forme di convocazione sono gli stessi di quelli previsti dall'articolo 12/e RO.
Nel caso in cui la LCFC sia affiliata ad un Ente di promozione sportiva saranno riconosciuti gli organi disciplinari dallo stesso previsti.

13 Settore Disciplinare

Il settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di promuovere la formazione di giudici e procuratori arbitrali. Il settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:
a) Responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, formazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.
b) Commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal responsabile;
c) Giudice disciplinare di primo grado, Giudice d' appello, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare;
d) Procuratore arbitrale, che ha i compiti di indagine previsti dall'articolo 59 RD;
e) Assemblea del settore disciplinare, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'Assemblea della LCFC. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del settore.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della LCFC o dal responsabile del settore disciplinare.
I termini e le forme di convocazione sono gli stessi di quelli previsti dall'articolo 11/f RO.
Nel caso in cui la LCFC sia affiliata ad un Ente di promozione sportiva saranno riconosciuti gli organi disciplinari dallo stesso previsti.
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