Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico delle associazioni
In vigore dal 30/06/2011
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 03/09/2009, 10/08/2008, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

98 Aver fatto partecipare alla gara atleti squalificati

a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.
La perdita della gara riguarda solo la/e partita/e che il tesserato non avrebbe dovuto disputare, a decorrere da quella successiva alla pubblicazione della squalifica.

98 Aver fatto partecipare alla gara atleti squalificati

a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.
La perdita della gara riguarda solo la/e partita/e che il tesserato non avrebbe dovuto disputare, a decorrere da quella successiva alla pubblicazione della squalifica.

98 Aver fatto partecipare alla gara atleti squalificati

a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

98 Aver fatto partecipare alla gara atleti squalificati

a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

98 Aver fatto partecipare alla gara,anche con funzioni di guardalinee di parte (nei termini dell'art.46 RA) atleti o dirigenti squalificati

a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

98 Rinuncia a prendere parte a una gara di calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca cauzione;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 230,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 59/d RA).
Qualora un’Associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita,le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà.
L’Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo dell'ammenda disposta, ma non superiore a euro 100,00.
In caso di esclusione di un’Associazione la LCFC corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di euro 50,00.

98 Rinuncia a prendere parte a una gara di calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di lire 100.000 (€51.65);
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca cauzione;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di lire 150.000 (€77.47);
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora un’Associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita,le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà.
L’Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo dell'ammenda disposta, ma non superiore a lire 100.000 (€51.65).
In caso di esclusione di un’Associazione la LCFC corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di lire 50.000 (€25.82).
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