Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico delle associazioni
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 17/04/2020, 13/09/2018, 03/09/2009, 10/08/2008, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

97 Aver fatto disputare una gara ad atleti non in regola con altre norme del regolamento attività

Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'art. 71 RA
Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli artt. 65/a e 69 ultimo comma RA
Aver fatto partecipare come atleta un tesserato in lista gara come dirigente, medico o massaggiatore.
Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare.
Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00.

97 Aver fatto disputare una gara ad atleti non in regola con gli articoli 29 o 65/B o 66/D del regolamento attività o con le previsioni delle norme di partecipazione a una manifestazione che richiamino la sanzione prevista dal presente articolo anche a titolo di colpa

a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00;
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà.

97 Aver fatto disputare una gara ad atleti non in regola con gli articoli 29 o 65/B o 66/D del regolamento attività o con le previsioni delle norme di partecipazione a una manifestazione che richiamino la sanzione prevista dal presente articolo anche a titolo di colpa

Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli artt. 65/a e 69 ultimo comma RA
Aver fatto partecipare come atleta un tesserato in lista gara come dirigente, medico o massaggiatore.
aver fatto giocare la partita un numero di atleti superiore a quello previsto dall’art. 65, lettera a) RA o dalle norme di partecipazione.
Aver fatto partecipare alla partita soggetti non in lista gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00.

97 Aver fatto disputare una gara ad atleti non in regola con gli articoli del regolamento attività di seguito indicati e con le previsioni delle norme di partecipazione a una manifestazione che richiamino la sanzione prevista dal presente articolo

Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'art. 71 RA
Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli artt. 65/a e 69 ultimo comma RA
Aver fatto partecipare come atleta un tesserato in lista gara come dirigente, medico o massaggiatore.
Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare.
Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00.

97 Aver fatto disputare una gara ad atleti non in regola con altre norme del Regolamento Attività

Aver fatto partecipare Tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto dall’art. 73 RA.
Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall’art. 71 RA. Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli artt. 65/a e 69 ultimo comma RA. Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00.

97 Aver fatto disputare una o più gare ad atleti non in regola con le norme di partecipazione

Aver fatto partecipare Tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto dall’art. 73 RA.
Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall’art. 71 RA. Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli artt. 65/a e 69 ultimo comma RA. Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

97 Aver fatto partecipare ad una gara tesserati-anche con funzioni di guadalinee di parte-non in regola con le norme di partecipazione e/o di affiliazione e/o di tesseramento

Aver fatto partecipare tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo 73 RA.Aver affettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'articolo 71 RA.Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli articoli 65/a e 69,ultimo comma RA.Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare.Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:a) perdita della gara e ammenda euro 25,00;
b) 1a recidiva:perdita della gara e ammenda di 35,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

97 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara

Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (art. 67/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 44 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 67/g RA), insufficiente numero di giocatori (art. 66/c RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (art. 42/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (art. 64/b RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l’accesso al campo di gioco alle persone indicate dall’art. 2 RD, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.

97 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara

Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 45 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/g RA), insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (art. 43/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/b RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l’accesso al campo di gioco alle persone indicate dall’art. 2 RD,altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara:
a) perdita della gara e ammenda di lire 100.000 (€51.65);
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di lire 150.000 (€77.47).
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di lire 100.000 (€51.65).
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