Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico delle associazioni
In vigore dal 11/09/2015
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94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora un’associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà pari a metà della pena edittale.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 90,00.
L’associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
In caso di esclusione di un’associazione la LCFC corrisponderà la medesima indennità per ogni gara non disputata a quelle associazioni che non hanno giocato contro l’esclusa.

94 RINUNCIA A PRENDERE PARTE A UNA GARA IN CALENDARIO O A UNA FINALE O A GARA DI MANIFESTAZIONE FINALE

a) 1a rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
d) per ogni rinuncia successiva: 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 200,00.
e) per gare di finale o di manifestazione finale: ammenda di euro 200,00. In tal caso non si applicano le disposizioni seguenti.
Qualora una squadra preavvisi la LCFC consentendo il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà pari a metà della pena edittale.
La squadra che non disputa una partita, per causa imputabile all’avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
In caso di esclusione dalla manifestazione di un’associazione la LCFC corrisponderà la medesima indennità a quelle squadre che non hanno giocato contro l’esclusa.

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario, di una finale o di una gara di manifestazione finale

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
e) per gare di finale o di manifestazione finale: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00. In tal caso non si applicano le disposizioni seguenti.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61 RA - lettera d).
Qualora una squadra preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà pari a metà della pena edittale.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 90,00.
La squadra che non disputa una partita, per causa imputabile all’avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
In caso di esclusione dalla manifestazione di un’associazione la LCFC corrisponderà la medesima indennità a quelle squadre che non hanno giocato contro l’esclusa.

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora una squadra preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà pari a metà della pena edittale.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 90,00.
La squadra che non disputa una partita, per causa imputabile all’avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
In caso di esclusione dalla manifestazione di un’associazione la LCFC corrisponderà la medesima indennità a quelle squadre che non hanno giocato contro l’esclusa.

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora un’Associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà di euro 65,00.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 90,00.
L’Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
In caso di esclusione di un’Associazione la LCFC corrisponderà la medesima indennità per ogni gara non disputata a quelle Associazioni che non hanno giocato contro l’esclusa.

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 200,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora un’Associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà di euro 75,00.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 100,00.
L’Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un’indennità pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
In caso di esclusione di un’Associazione la LCFC corrisponderà la medesima indennità per ogni gara non disputata a quelle Associazioni che non hanno giocato contro l’esclusa.

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 200,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora un’Associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà di euro 75,00.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 100,00.
L’Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo dell'ammenda disposta, ma non superiore a euro 100,00 per il calcio a 11 e 60,00 per il calcio a 5.
In caso di esclusione di un’Associazione la LCFC corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di euro 50,00.

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca cauzione;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 230,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora un’Associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita,le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 100,00.
L’Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo dell'ammenda disposta, ma non superiore a euro 100,00 per il calcio a 11 e 60,00 per il calcio a 5.
In caso di esclusione di un’Associazione la LCFC corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di euro 50,00.

94 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario

a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca cauzione;
c) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 230,00;
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.
Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).
Qualora un’Associazione preavvisi la LCFC, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita,le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà.
Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l’ammenda sarà di euro 100,00.
L’Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo dell'ammenda disposta, ma non superiore a euro 100,00.
In caso di esclusione di un’Associazione la LCFC corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di euro 50,00.

94 Mancata consegna della tessera sociale nel caso di cui all' art. 22 RA

esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

94 Mancata consegna della tessera sociale nel caso di cui all' art. 23 RA

esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione
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