Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Decisione
In vigore dal 30/06/2011
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 07/09/2023, 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

84 Termini per la pubblicazione delle decisioni (art. 83 R.D.)

Le decisioni del Giudice disciplinare devono essere pubblicate entro 7 giorni dalla disputa della partita o dalla conoscenza del fatto o dalla presentazione del reclamo o dalla comunicazione del procuratore di Lega (art. 55 e 56 RD).
Le decisioni del giudice d'appello devono essere pubblicate entro 14 giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'art. 69 RD
Le decisioni della corte di Giustizia devono essere pubblicate entro 21 giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'art. 69 RD
È consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti.

84 Termini per la pubblicazione delle decisioni (art. 83 RD)

Le decisioni del Giudice disciplinare devono essere pubblicate entro 7 giorni dalla disputa della partita o dalla conoscenza del fatto o dalla comunicazione del procuratore di Lega (art. 55 RD e 56 RD).
Le decisioni del giudice d'appello devono essere pubblicate entro 14 giorni dal ricevimento del ricorso(art. 69 RD).
Le decisioni della corte di Giustizia devono essere pubblicate entro 21 giorni dal ricevimento del ricorso(art. 69 RD)
È consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti o l’assunzione di testimonianze, ferma restando la facoltà di cui all’art. 83 RD lettera c).

84 Termini per la pubblicazione delle decisioni (art. 83 RD)

Le decisioni del Giudice disciplinare devono essere pubblicate entro 7 giorni dalla disputa della partita o dalla conoscenza del fatto o dalla presentazione del reclamo o dalla comunicazione del procuratore di Lega (art. 55 RD e 56 RD).
Le decisioni del giudice d'appello devono essere pubblicate entro 14 giorni dal ricevimento del ricorso(art. 69 RD).
Le decisioni della corte di Giustizia devono essere pubblicate entro 21 giorni dal ricevimento del ricorso(art. 69 RD)
È consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti, ferma restando la facoltà di cui all’art. 83 RD lettera c).

84 Termini per la pubblicazione delle decisioni (art.83 RD)

Le decisioni dei Giudici sottoindicati devono essere pubblicate entro i giorni a fianco riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:
Giudice Giorni Da
primo grado 7 -disputa della partita
-dalla conoscenza del fatto
-dalla presentazione del ricorso
-dalla comunicazione del Procuratore di Lega (art.55 e 56 RD)
E' consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria
l'acquisizione di documenti.
secondo grado 14 ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 69 RD
terzo grado si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva a cui la LCFC è affiliata
Qualora i termini ordinatori previsti per l'emanazione della decisione non siano rispettati, il Responsabile del Settore disciplinare puo' assegnare, se ciò non comporta ulteriore ritardo, la decisione ad altro Giudice del medesimo grado. La decisione deve essere assegnata ad altro Giudice se la richiesta è formulata da parte ricorrente.

84 Termini per la pubblicazione delle decisioni (art.77 RD) (Ex Art.88)

Le decisioni dei Giudici sottoindicati devono essere pubblicate entro i giorni a fianco riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:
Giudice Giorni Da
primo grado 7 disputa della partita o presentazione del ricorso con facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti.
secondo grado 21 ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 72 RD
terzo grado 30 si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva a cui la LCFC è eventualmente affiliata

84 Termini per la pubblicazione delle decisioni (art.77 RD) (Ex Art.88)

Le decisioni dei Giudici sottoindicati devono essere pubblicate entro i giorni a fianco riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:
Giudice Giorni Da
primo grado 7
10 disputa della partita o presentazione del ricorso con facoltà di proroga di ulteriori
giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti.
secondo grado 21 ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 72 RD
terzo grado
si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva a cui la LCFC è eventualmente affiliata
Articolo precedente: 83 Pubblicazione delle decisioni
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies