Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Decisione
In vigore dal 21/09/2017
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 13/05/2020, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

83 Pubblicazione delle decisioni

A) Le decisioni riguardanti le associazioni e i tesserati devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della LCFC, pena la loro nullità.
B) ABROGATO.
C) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

83 Pubblicazione delle decisioni

a) Le decisioni disciplinari riguardanti associazioni, squadre e tesserati devono essere pubblicate nella sezione del portale della LCFC dedicata alle sanzioni disciplinari, nonché nell'area riservata di ciascuna squadra, pena la loro inesistenza.
b) ABROGATO.
c) Qualora il tempo occorrente per la stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 15 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

83 Pubblicazione delle decisioni

A) Le decisioni disciplinari riguardanti le associazioni e i tesserati devono essere pubblicate nella sezione del portale della LCFC dedicata alle sanzioni disciplinari, nonché nell'area riservata di ciascuna squadra, pena la loro inesistenza.
B) ABROGATO.
C) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

83 Pubblicazione delle decisioni

a) Le decisioni riguardanti le associazioni e i tesserati devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della LCFC, pena la loro nullità.
b) Fanno eccezione le decisioni di interdizione disposte nei confronti di arbitri, che devono essere comunicate agli interessati in forma ricettizia, pena la loro nullità. Tali decisioni devono essere pubblicate solo dopo che siano divenute definitive.
c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

83 Pubblicazione delle decisioni (Ex Art.87RD)

a) Le decisioni riguardanti le Associazioni e i Tesserati devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della LCFC, pena la loro nullità.
b) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l’organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

83 Pubblicazione delle decisioni (Ex Art.87RD)

a) Le decisioni riguardanti le Associazioni,gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della LCFC, pena la loro nullità,eccetto per quanto riguarda la prima ammonizione comminata.
b) Le decisioni riguardanti gli Arbitri e gli Osservatori speciali devono invece essere riservate e comunicate dalla LCFC in forma ricettizia, a pena la nullità, ai soli soggetti di seguito indicati:
1) interessato;
2) Presidente della LCFC;
3) Procuratore arbitrale;
4) Responsabile del Settore arbitrale;
5) Designatore arbitrale;
6) tutti gli organi disciplinari della LCFC.
In parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui un Ufficiale di gara prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore, la decisione sarà parzialemente pubblicata sul Comunicato ufficiale,limitatamente al solo nominativo dell'Ufficiale di gara e al periodo di interdizione comminato.
b) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l’organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies