Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Decisione
In vigore dal 03/09/2009
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 31/07/2007, 26/07/2000

82 Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:
a) indicazione dell'organo giudicante;
b) nome e cognome del tesserato o/e denominazione dell'associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
c) motivazione, tranne nei soli giudizi di primo grado, purché sia sempre indicata la norma violata;
d) provvedimento adottato;
e) data dell'emissione della decisione;
f) sottoscrizione del giudice emanante o indicazione del suo nominativo.
Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
g) indicazione del soggetto ricorrente;
h) provvedimento impugnato;
i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
j) motivazione della decisione;
k) dispositivo della decisione.

82 Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

b) nome e cognome del tesserato o/e denominazione dell'associazione o della squadra nei cui confronti è adottata la decisione;
c) indicazione della norma violata;
d) provvedimento adottato;

f) indicazione del nominativo del giudice emanante.
Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
g) indicazione del soggetto ricorrente;
h) provvedimento impugnato;
i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
j) motivazione della decisione;
k) dispositivo della decisione.

82 Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:
a) indicazione dell’Organo giudicante;
b) nome e cognome del Tesserato o/e denominazione dell’Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
c) motivazione, tranne nei soli giudizi di primo grado, purché sia sempre indicata la norma violata;
d) provvedimento adottato;
e) data dell’emissione della decisione;
f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo.
Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo ed eventuale terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
g) indicazione del soggetto ricorrente;
h) provvedimento impugnato;
i) succinta esposizione dei motivi dell’impugnazione;
j) motivazione della decisione;
k) dispositivo della decisione.

82 Forma della decisione disciplinare (Ex Art.86RD)

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:
a) indicazione dell’Organo giudicante;
b) nome e cognome del Tesserato o/e denominazione dell’Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
c) motivazione, tranne nei soli giudizi di primo grado, purché sia sempre indicata la norma violata;
d) provvedimento adottato;
e) data dell’emissione della decisione;
f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo.
Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo ed eventuale terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
g) indicazione del soggetto ricorrente;
h) provvedimento impugnato;
i) succinta esposizione dei motivi dell’impugnazione;
j) motivazione della decisione;
k) dispositivo della decisione.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies