Normativa - Regolamento Disciplina - Decisione
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 26/07/2000
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79 Fatto nuovo
Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al giudice di 1° grado affinché proceda.
79 Fatto nuovo
Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al giudice disciplinare affinché proceda.
79 Revisione
L’interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che quest’ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime (art.78 RD).
L’istanza deve essere proposta all’Organo disciplinare di ultima istanza entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.
L’istanza deve essere proposta all’Organo disciplinare di ultima istanza entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.
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