Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Strumenti di decisione
In vigore dal 31/07/2007
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75 Acquisizione e valutazione della prova

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.
L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.
Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
Le prove si distinguono in legali e semplici.
L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici.
Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente.
Se vi sia contrasto tra prove semplici, il giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

75 Le prove, acquisizione e valutazione

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.
L'onere di fornire la prova a sostegno del ricorso è a carico di chi propone l’impugnazione.
Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
I documenti pubblicati sul sito della LCFC o nell’area privata delle squadre hanno valore di prova incontrovertibile, così come le comunicazioni e i filmati della LCFC.
Le altre prove devono essere valutate in ragione dell’attendibilità del tesserato, della sua terzietà o dell’indifferenza rispetto ai fatti oggetto della controversia.
I filmati hanno valore probatorio anche contrastante con il contenuto del referto arbitrale purché chiaramente visibili, non contraffatti o alterati.
Eccetto i documenti della pubblica amministrazione, i documenti redatti da non tesserati o testimonianze fornite da questi ultimi possono essere valutate liberamente dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, motivandone il valore probatorio.
L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
Il giudice può ascoltare i testimoni anche mediante mezzi telematici che consentano l’accertamento dell’identità del teste.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.
I testimoni citati devono essere presenti all’audizione fissata dal giudice. È facoltà del giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.

75 Le prove, acquisizione e valutazione

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.
L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico di chi propone l’impugnazione.
Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
I documenti pubblicati sul sito della LCFC o nell’area privata delle squadre hanno valore di prova incontrovertibile, così come le comunicazioni e i filmati della LCFC.
Le altre prove devono essere valutate in ragione dell’attendibilità del tesserato, della sua terzietà o dell’indifferenza rispetto ai fatti oggetto della controversia.
I filmati hanno valore probatorio anche contrastante con il contenuto del referto arbitrale purché chiaramente visibili, non contraffatti o alterati.
Eccetto i documenti della pubblica amministrazione, i documenti redatti da non tesserati o testimonianze fornite da questi ultimi possono essere valutate liberamente dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, motivandone il valore probatorio.
L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
Il giudice può ascoltare i testimoni anche mediante mezzi telematici che consentano l’accertamento dell’identità del teste.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.
I testimoni citati devono essere presenti all’audizione fissata dal giudice. È facoltà del giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.

75 Prove, acquisizione e valutazione

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.
L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico di chi propone l’impugnazione.
Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
I documenti pubblicati sul sito della LCFC o nell’area privata delle squadre hanno valore di prova incontrovertibile, così come le comunicazioni e i filmati della LCFC.
Le altre prove devono essere valutate in ragione dell’attendibilità del tesserato, della sua terzietà o dell’indifferenza rispetto ai fatti oggetto della controversia.
Eccetto i documenti della pubblica amministrazione, i documenti redatti da non tesserati o testimonianze fornite da questi ultimi possono essere valutate liberamente dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, motivandone il valore probatorio.
L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
Il giudice può ascoltare i testimoni anche mediante mezzi telematici che consentano l’accertamento dell’identità del teste.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.
I testimoni citati devono essere presenti all’audizione fissata dal giudice. È facoltà del giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.

75 Le prove, acquisizione e valutazione

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.
L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico di chi propone l’impugnazione.
Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
I documenti pubblicati sul sito della LCFC o nell’area privata delle squadre hanno valore di prova incontrovertibile, così come le comunicazioni e i filmati della LCFC.
Le altre prove devono essere valutate in ragione dell’attendibilità del tesserato, della sua terzietà o dell’indifferenza rispetto ai fatti oggetto della controversia.
Eccetto i documenti della pubblica amministrazione, i documenti redatti da non tesserati o testimonianze fornite da questi ultimi possono essere valutate liberamente dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, motivandone il valore probatorio.
L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
Il giudice può ascoltare i testimoni anche mediante mezzi telematici che consentano l’accertamento dell’identità del teste.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.
I testimoni citati devono essere presenti all’audizione fissata dal giudice. È facoltà del giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.


75 Acquisizione e valutazione della prova

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.
L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico di chi propone l’impugnazione.
Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
Le prove si distinguono in legali e semplici.
L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici.
Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente.
Se vi sia contrasto tra prove semplici, il giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

75 Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell’errore.
L’istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma, alla Segreteria della LCFC entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d’inammissibilità.
L’interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell’istanza alla Segreteria della LCFC, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.
Quest’ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza, la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell’istanza, da parte dell’Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall’art. 70 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 per cento. Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un Tesserato personalmente.
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