Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 30/06/2012
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67 Cauzione

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) euro 25,00
Giudice disciplinare (II° grado) euro 50,00
Corte di giustizia (III° grado) euro 100,00
In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 70 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta, salvo che il giudice non rilevi giusti motivi per la restituzione; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, deve essere restituita.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.
Nel caso in cui il Giudice accerti la temerarietà della istanza di rettifica o del reclamo o del ricorso può maggiorare fino al triplo l‘importo da trattenere sulla cauzione.

67 Cauzione

In caso di reiezione di un ricorso, gli organi disciplinari sotto indicati devono disporre che gli importi sotto riportati siano trattenuti a carico del ricorrente:
- giudice d’appello (2° grado) = euro 50,00,
- corte di giustizia (3° grado) = euro 100,00.
L’importo dell’istanza di rettifica è di € 50,00.
Il tesserato che intende proporre ricorso deve versare previamente l’importo dovuto esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente della LCFC.
In caso di rinuncia al ricorso la somma versata deve essere comunque trattenuta.
Qualora l’impugnazione sia respinta la somma sopra indicata è prelevata dalla cauzione se proposta dalla squadra o trattenuta se proposta dal tesserato, salvo che il giudice rilevi giusti motivi per non procedere all’incasso della somma.
Se l’impugnazione fosse accolta anche parzialmente, la cauzione non deve essere trattenuta alla squadra, mentre deve essere restituita al tesserato.
Per i ricorsi presentati dal presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
È impugnazione temeraria quella proposta in assenza di prove o con la richiesta testimonianze dei soli componenti della propria squadra. In tal caso il giudice deve maggiorare la cauzione del triplo.

67 Cauzione

In caso di reiezione di reclami o ricorsi, gli organi disciplinari sotto indicati devono disporre che gli importi sotto riportati siano trattenuti:
- giudice disciplinare (1° grado) = euro 25,00,
- giudice disciplinare (2° grado) = euro 50,00,
- corte di giustizia (3° grado) = euro 100,00.
Per l’istanza di rettifica deve essere aumentato del 50% l’importo sopra indicato per il corrispondente grado di giudizio.
Il tesserato che intende proporre reclamo o ricorso deve versare previamente l’importo dovuto esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente della LCFC.
In caso di rinuncia al ricorso la somma versata dal tesserato deve essere restituita e non dovrà essere effettuata alcuna trattenuta a carico della squadra, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 70 RD
Qualora l’impugnazione (reclamo o ricorso) sia respinta la somma sopra indicata è prelevata dalla cauzione se proposta dalla squadra o trattenuta se proposta dal tesserato, salvo che il giudice rilevi giusti motivi per non procedere all’incasso della somma.
Se l’impugnazione fosse accolta anche parzialmente, la cauzione non deve essere trattenuta alla squadra, mentre deve essere restituita al tesserato.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli organi giudicanti ritengano l'impugnazione manifestamente infondata o temeraria, possono maggiorare da metà al triplo il pagamento del dovuto.

67 Cauzione

In caso di reiezione di reclami o ricorsi, gli organi disciplinari sotto indicati devono disporre che gli importi sotto riportati siano trattenuti dalla cauzione versata:
- giudice disciplinare (1° grado) = euro 25,00,
- giudice disciplinare (2° grado) = euro 50,00,
- corte di giustizia (3° grado) = euro 100,00.
Per l’istanza di rettifica l’importo deve essere aumentato del 50% rispetto a quello indicato per il corrispondente grado di giudizio.
Il tesserato che intende proporre reclamo o ricorso deve versare previamente l’importo dovuto esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente della LCFC.
In caso di rinuncia al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 70 RD
Qualora l’impugnazione (reclamo o ricorso) sia respinta la cauzione è prelevata se proposta dall'associazione o trattenuta se proposta dal tesserato, salvo che il giudice rilevi giusti motivi per non disporre il prelievo o, rispettivamente, disporre la restituzione.
Se l’impugnazione fosse accolta anche parzialmente, la cauzione non deve essere trattenuta o, rispettivamente, deve essere restituita integralmente.
Qualora il ricorso fosse accolto, la cauzione trattenuta o versata in primo grado deve essere restituita.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva pari a metà dell'importo della stessa cauzione.
Nel caso in cui il giudice accerti la temerarietà della istanza di rettifica o del reclamo o del ricorso può maggiorare fino al triplo l‘importo da trattenere sulla cauzione.

67 Cauzione

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
- giudice disciplinare (1° grado) = euro 25,00,
- giudice disciplinare (2° grado) = euro 50,00,
- corte di giustizia (3° grado) = euro 100,00.
In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 70 RD
Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta, salvo che il giudice non rilevi giusti motivi per la restituzione; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se fosse stata trattenuta, deve essere restituita.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva pari a metà dell'importo della stessa cauzione.
Nel caso in cui il giudice accerti la temerarietà della istanza di rettifica o del reclamo o del ricorso può maggiorare fino al triplo l‘importo da trattenere sulla cauzione.

67 Cauzione

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) euro 25,00
Giudice disciplinare (II° grado) euro 50,00
Corte di giustizia (III° grado) euro 100,00
In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 70 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta, salvo che il giudice non rilevi giusti motivi per la restituzione; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, deve essere restituita.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.

67 Cauzione

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) euro 25,00
Giudice disciplinare (II° grado) euro 50,00
In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 70 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta, salvo che il Giudice non rilevi giusti motivi per la restituzione; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, deve essere restituita.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.

67 Cauzione

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) euro 25,00
Giudice disciplinare (II° grado) euro 50,00
In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 70 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, deve essere restituita.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.

67 Cauzione

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) euro 25,00
Giudice disciplinare (II° grado) euro 50,00
Corte di Giustizia (III° grado) si rimanda a quanto disposto dall'Ente a cui la LCFC è affiliata
In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 70 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, deve essere restituita.
Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.

67 Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale.
I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve far riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della LCFC in caso di deposito degli stessi.
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