Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 01/11/2019
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66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

A) I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della LCFC all'indirizzo indicato nelle norme di partecipazione (art. 53/f RA).
B) In caso di invio a mezzo posta o di deposito l'incaricato della segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto, rilasciando al ricorrente o al suo delegato, solo in caso di deposito, una ricevuta riportante la data del deposito stesso.
C) Il tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso (art. 61 RD) l'importo cauzionale previsto dall'art. 67 RD, mentre l'associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all'inizio della manifestazione.
D) Nel caso in cui il reclamo o il ricorso imputi ad altra associazione l'atto illecito per fatto proprio o di un suo socio, sarà cura della segreteria della LCFC trasmettere al più presto via e-mail all'indirizzo dell'associazione interessata il reclamo o il ricorso, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La comunicazione va inviata solo all'associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del presidente dell'associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola comunicazione all'associazione, anche se ci sono più interessati. La segretaria sarà tenuta a dare informazione al Giudice incaricato dell'avvenuto adempimento.

66 Modalità di presentazione del ricorso o del controricorso

a) Il ricorso proposto dalla squadra deve essere caricato unitamente agli eventuali allegati in formato ".pdf" nell'area riservata della squadra a pena di improcedibilità. Il sistema rilascerà una ricevuta che attesterà il momento del ricevimento del ricorso. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
b) Il ricorso proposto dal tesserato deve essere inviato con eventuali allegati per posta elettronica ordinaria all'indirizzo [email protected]. All'impugnativa deve essere unita, a pena d’improcedibilità, la contabile del bonifico effettuato (art. 67 RD - 3° comma). L’impugnativa si ha per ricevuta nel momento indicato nella email inviata, purché la stessa sia stata riscontrata dalla LCFC. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
c) Nel caso in cui il ricorso imputasse ad altra associazione l'atto illecito per fatto proprio o di un suo socio, sarà cura della segreteria della LCFC trasmettere al più presto via email all'indirizzo dell'associazione interessata il ricorso, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La comunicazione va inviata solo all'associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del presidente dell'associazione far conoscere il ricorso al proprio socio. È sufficiente l'invio di una sola comunicazione all'associazione, anche se ci sono più interessati. La segreteria sarà tenuta a dare informazione al giudice incaricato dell'avvenuto adempimento.

66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

a) I reclami o i ricorsi proposti da squadre devono essere caricati unitamente agli eventuali allegati in formato ".pdf" nell'area riservata della squadra a pena di improcedibilità. Il sistema rilascerà una ricevuta che attesterà il momento del ricevimento del ricorso. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
b) I reclami o i ricorsi proposti dal tesserato devono essere inviati con eventuali allegati per posta elettronica ordinaria all'indirizzo [email protected]. All'impugnativa deve essere unita, a pena d’improcedibilità, la contabile del bonifico effettuato (art. 67 RD - 3° comma). L’impugnativa si ha per ricevuta nel momento indicato nella email inviata, purché la stessa sia stata riscontrata dalla LCFC. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
c) Nel caso in cui il reclamo o il ricorso imputasse ad altra associazione l'atto illecito per fatto proprio o di un suo socio, sarà cura della segreteria della LCFC trasmettere al più presto via email all'indirizzo dell'associazione interessata il reclamo o il ricorso, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La comunicazione va inviata solo all'associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del presidente dell'associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola comunicazione all'associazione, anche se ci sono più interessati. La segreteria sarà tenuta a dare informazione al giudice incaricato dell'avvenuto adempimento.

66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

A) I reclami o i ricorsi proposti dall'associazione devono essere caricati unitamente agli eventuali allegati in formato .PDF nell'area riservata della squadra a pena di improcedibilità. Il sistema rilascerà una ricevuta che attesterà il momento del ricevimento del ricorso. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
B) I reclami o i ricorsi proposti dal tesserato devono essere inviati con eventuali allegati per posta elettronica ordinaria all'indirizzo [email protected]. All'impugnativa deve essere unita, a pena d’improcedibilità, la contabile del bonifico effettuato (art. 67, 3° comma RD). L’impugnativa si ha per ricevuta nel momento indicato nella email inviata, purché la stessa sia stata riscontrata dalla segreteria della LCFC. In difetto il ricorso si ha per non ricevuto.
C) Nel caso in cui il reclamo o il ricorso imputasse ad altra associazione l'atto illecito per fatto proprio o di un suo socio, sarà cura della segreteria della LCFC trasmettere al più presto via email all'indirizzo dell'associazione interessata il reclamo o il ricorso, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La comunicazione va inviata solo all'associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del presidente dell'associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola comunicazione all'associazione, anche se ci sono più interessati. La segretaria sarà tenuta a dare informazione al Giudice incaricato dell'avvenuto adempimento.

66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

a) I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della LCFC all'indirizzo indicato nelle norme di partecipazione (art.53/f RA).
b) In caso di invio a mezzo posta o di deposito l'incaricato della segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto, rilasciando al ricorrente o al suo delegato, solo in caso di deposito, una ricevuta riportante la data del deposito stesso.
c) Il tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso (art. 61 RD) l'importo cauzionale previsto dall'art. 67 RD, mentre l'associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all'inizio della manifestazione.
d) Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, all'associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La raccomandata va inviata solo all'associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del presidente dell'associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola raccomandata all'associazione, anche se ci sono più interessati.

66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

a) I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della LCFC all'indirizzo indicato nelle norme di partecipazione (art.53/f RA).
b) In ogni caso un incaricato della segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.
c) Il tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso, a pena di inaccoglibilità, l'importo cauzionale previsto dall'art. 67 RD, mentre l'associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all'inizio della manifestazione.
d) Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, all'associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La raccomandata va inviata solo all'associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del presidente dell'associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola raccomandata all'associazione, anche se ci sono più interessati.
e) Il mancato rispetto delle modalità di inoltro del ricorso o del reclamo previste dai commi a) c) d) del rispetto del termine previsto dal comma d) comporta la sanzione dell'inaccoglibilità degli stessi, salvo il caso in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato e non abbia compromesso il diritto al contraddittorio.

66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la Segreteria della LCFC all’indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art.53/f RA), a pena di inaccoglibilità degli stessi.
In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell’atto. In caso di deposito l’incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.
Il Tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso l’importo cauzionale previsto dall’art. 67 RD, mentre l’Associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all’inizio della manifestazione.
Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Associazione a cui l’atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest’ultima possa svolgere le sue deduzioni nell’eventuale controricorso (art.68 RD). La raccomandata va inviata solo all'Associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del Presidente dell'Associazione far conoscere il reclamo o ricorso al proprio tesserato. E' sufficiente l'invio di una sola raccomandata all'Associazione, anche se ci sono più interessati.

66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la Segreteria della LCFC all’indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art.53/f RA), a pena di inaccoglibilità degli stessi.
In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell’atto. In caso di deposito l’incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.
Il Tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso l’importo cauzionale previsto dall’art. 67 RD, mentre l’Associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all’inizio della manifestazione.
Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Tesserato o all’Associazione a cui l’atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest’ultima possa svolgere le sue deduzioni nell’eventuale controricorso (art.68 RD).

66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la Segreteria della LCFC all’indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art.53/f RA), a pena di inaccoglibilità degli stessi.
In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell’atto. In caso di deposito l’incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.
Il Tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso l’importo cauzionale previsto dall’art. 67 RD, mentre l’Associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all’inizio della manifestazione, eccetto per quanto riguarda il ricorso alla terza istanza, per la quale si fa riferimento alle norme dell'Ente di promozione sportiva cui la LCFC è affiliata.
Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Tesserato o all’Associazione a cui l’atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest’ultima possa svolgere le sue deduzioni nell’eventuale controricorso (art.68 RD).

66 Termini di presentazione del ricorso-esposto o del ricorso

Il ricorso-esposto o il ricorso deve essere proposto all’Organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati.
Organo giudicante Termine Decorrenza del termine
Giudice di I grado 7 giorni dalla partita o dal fatto
Giudice di II grado 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Giudice di III grado 10 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art.87/b RD).
Qualora i fatti oggetto del ricorso-esposto o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il ricorso-esposto o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del ricorso-esposto o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del ricorso-esposto o del ricorso.
Il ricorso-esposto o il ricorso sull'illecito sportivo, e sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini ma non oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.
Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della LCFC puo' presentare ricorso-esposto anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli. Qualora il ricorso-esposto o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione il cui fatto è accaduto.
In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC, è facoltà del Giudice di primo grado della LCFC emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della LCFC entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del Presidente della LCFC ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1°ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

66 Termini di presentazione del ricorso-esposto o del ricorso

Il ricorso-esposto o il ricorso deve essere proposto all’Organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati.
Organo giudicante Termine Decorrenza del termine
Giudice di I grado 7 giorni dalla partita o dal fatto
Giudice di II grado 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Giudice di III grado
si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva a cui la LCFC è eventualemente affiliata
Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art.87/b RD).
Qualora i fatti oggetto del ricorso-esposto o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il ricorso-esposto o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del ricorso-esposto o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del ricorso-esposto o del ricorso.
Il ricorso-esposto o il ricorso sull'illecito sportivo, e sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini ma non oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.
Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della LCFC puo' presentare ricorso-esposto anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli. Qualora il ricorso-esposto o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione il cui fatto è accaduto.
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