Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 26/07/2000

64 Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale.
I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve far riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla segreteria della LCFC in caso di deposito degli stessi.

64 Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale.
I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

64 Forma del ricorso-esposto o del ricorso

Il ricorso-esposto o il ricorso devono avere - a pena d’improcedibilità - la forma scritta e deve contenere:
a) il nominativo del Tesserato o dell’Associazione ricorrente;
b) l’indicazione dell’Organo disciplinare adito;
c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
e) l’esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
f) l’indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
g) la formulazione delle conclusioni;
h) la data del ricorso-esposto, del ricorso o dell’istanza;
i) la sottoscrizione del ricorrente;
j) l’eventuale copia dell’avviso di ricevimento inviata alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall’art. 66 RD;
k) l’importo cauzionale, facoltativo per le sole Associazioni (art. 67 RD).
La mancanza dei predetti requisiti, eccetto quello previsto dalla lettera b), è condizione d’inammissibilità del ricorso-esposto o del ricorso. La mancata presentazione dell’avviso di ricevimento di cui alla lettera j) non costituisce vizio di forma se dell’avviso stesso viene prodotta copia prima dell’emissione della decisione.
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