Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 07/09/2023, 01/09/2021, 30/06/2011, 03/09/2009, 02/09/2008, 31/07/2007, 26/07/2000

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'Organo disciplinare sottoindicato nei termini a
margine riportati:
- giudice disciplinare = 7 giorni dalla partita o dal fatto,
- giudice d'Appello = 7 giorni dalla pubblicazione della decisione di 1° grado,
- corte di Giustizia = 15 giorni dalla pubblicazione della decisione di 2° grado.
Se adottata una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83/b RD).
Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla segreteria della LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la segreteria deve dare immediata comunicazione al presidente o a un dirigente dell'associazione controinteressata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.
Nei casi di illecito sportivo (artt. 17,102, e 134 RD) o di contraffazione dei documenti (artt. 100 e 133 RD) è possibile proporre reclamo o ricorso anche dopo il termine di cui al primo comma, ma non oltre i termini prescrizionali di cui all'art. 45 punto c) RD
Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato dopo la conclusione della fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica, ma solo sanzioni pecuniarie o squalifiche nei confronti dei tesserati colpevoli.
In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell'organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC, è facoltà del giudice di primo grado della LCFC emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della LCFC entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del presidente della LCFC ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1° ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall'organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

a) Il ricorso deve essere proposto all'organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati:
- giudice d'appello = 10 giorni dalla pubblicazione della decisione di 1° grado,
- corte di Giustizia = 15 giorni dalla pubblicazione della decisione di 2° grado.
b) Se adottata una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83 RD).
c) Qualora i fatti oggetto del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il ricorso deve pervenire alla LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la segreteria deve dare immediata comunicazione al presidente o a un dirigente dell'associazione controinteressata del ricorso proposto. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del ricorso.
d) Nei casi di illecito sportivo (artt. 17 RD, 102 RD, 134 RD, 100 RD, e 133 RD) è possibile proporre ricorso anche dopo il termine di cui al primo comma, ma non oltre i termini prescrizionali di cui all'art. 45 RD - punto c).
e) Qualora un comportamento illecito di un tesserato non fosse stato sanzionato in una manifestazione non organizzata dalla LCFC, il giudice disciplinare può sanzionarlo purché la relativa decisione sia assunta entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
f) Il presidente della LCFC può ricorrere al giudice d’appello oltre i predetti termini, ma non oltre il 1° ottobre successivo al fatto, contro la decisione adottata dall'organo disciplinare di manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

a) Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati:
- giudice disciplinare = 7 giorni dalla partita o dal fatto,
- giudice d'appello = 10 giorni dalla pubblicazione della decisione di 1° grado,
- corte di Giustizia = 15 giorni dalla pubblicazione della decisione di 2° grado.
b) Se adottata una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83 RD).
c) Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la segreteria deve dare immediata comunicazione al presidente o a un dirigente dell'associazione controinteressata del reclamo o del ricorso proposto. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.
d) Nei casi di illecito sportivo (artt. 17 RD, 102 RD, 134 RD, 100 RD, e 133 RD) è possibile proporre reclamo o ricorso anche dopo il termine di cui al primo comma, ma non oltre i termini prescrizionali di cui all'art. 45 RD - punto c).
e) Qualora un comportamento illecito di un tesserato non fosse stato sanzionato in una manifestazione non organizzata dalla LCFC, il giudice disciplinare può sanzionarlo purché la relativa decisione sia assunta entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
f) Il presidente della LCFC può ricorrere al giudice d’appello oltre i predetti termini, ma non oltre il 1° ottobre successivo al fatto, contro la decisione adottata dall'organo disciplinare di manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all’Organo disciplinare sottoindicato nei termini a
margine riportati.
Organo giudicante Termine Decorrenza del termine
Giudice disciplinare 7 giorni dalla partita o dal fatto
Giudice d'Appello 7 giorni dalla pubblicazione della decisione di I° grado
Corte di Giustizia 15 giorni dalla pubblicazione della decisione di II° grado
Se adottata una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83/b RD).
Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del reclamo o del ricorso.
Nei casi di illecito sportivo, irregolare tesseramento, contraffazione dei documenti, partecipazione al gioco in violazione alle norme di partecipazione o con provvedimento di squalifica a carico, è possibile proporre ricorso al Giudice disciplinare anche dopo il termine di cui al primo comma, ma non oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato. Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato successivamente a quanto indicato nel precedente comma, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica, ma solo sanzioni pecuniarie o squalifiche nei confronti dei tesserati colpevoli. In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell’Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC, è facoltà del Giudice di primo grado della LCFC emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della LCFC entro un mese dall’avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del Presidente della LCFC ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1° ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall’Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all’Organo disciplinare sottoindicato nei termini a
margine riportati.
Organo giudicante Termine Decorrenza del termine
Giudice di I grado 7 giorni dalla partita o dal fatto
Giudice d'Appello 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art.83/b RD).
Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del reclamo o del ricorso.
Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, e sull'irregolare tesseramento e sulla contraffazione dei documenti è ammissibile anche dopo i predetti termini ma non oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.
Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della LCFC puo' presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli. Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione il cui fatto è accaduto. Qualora, con sentenza, sia accertato che un giocatore ha giocato in violazione alle norme di partecipazione o con provvedimento di squalifica a carico, il Presidente della LCFC deve proporre ricorso per ottenere la punizione sportiva nelle gare in cui si è verificata l'illegittima partecipazione. In tal caso, il ricorso è proponibile oltre ai termini previsti dal primo comma del presente articolo, ma non oltre il termine della fase della manifestazione in cui è stata pubblicata la decisione che ha accertato per la prima volta l'illegittima partecipazione.
In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC, è facoltà del Giudice di primo grado della LCFC emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della LCFC entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del Presidente della LCFC ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1°ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all’Organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati.
Organo giudicante Termine Decorrenza del termine
Giudice di I grado 7 giorni dalla partita o dal fatto
Giudice d'Appello 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art.83/b RD).
Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del reclamo o del ricorso.
Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, e sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini ma non oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.
Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della LCFC puo' presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli. Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione il cui fatto è accaduto. Qualora, con sentenza, sia accertato che un giocatore ha giocato in violazione alle norme di partecipazione o con provvedimento di squalifica a carico, il Presidente della LCFC deve proporre ricorso per ottenere la punizione sportiva nelle gare in cui si è verificata l'illegittima partecipazione. In tal caso, il ricorso è proponibile oltre ai termini previsti dal primo comma del presente articolo, ma non oltre il termine della fase della manifestazione in cui è stata pubblicata la decisione che ha accertato per la prima volta l'illegittima partecipazione.
In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC, è facoltà del Giudice di primo grado della LCFC emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della LCFC entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del Presidente della LCFC ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1°ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

63 Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all’Organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati.
Organo giudicante Termine Decorrenza del termine
Giudice di I grado 7 giorni dalla partita o dal fatto
Giudice di II grado 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Giudice di III grado si rimanda a quanto disposto dall'Ente a cui LCFC è affiliata
Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art.83/b RD).
Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della LCFC nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del reclamo o del ricorso.
Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, e sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini ma non oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.
Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della LCFC puo' presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli. Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione il cui fatto è accaduto. Qualora, con sentenza, sia accertato che un giocatore ha giocato in violazione alle norme di partecipazione o con provvedimento di squalifica a carico, il Presidente della LCFC deve proporre ricorso per ottenere la punizione sportiva nelle gare in cui si è verificata l'illegittima partecipazione. In tal caso, il ricorso è proponibile oltre ai termini previsti dal primo comma del presente articolo, ma non oltre il termine della fase della manifestazione in cui è stata pubblicata la decisione che ha accertato per la prima volta l'illegittima partecipazione.
In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC, è facoltà del Giudice di primo grado della LCFC emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della LCFC entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.
In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del Presidente della LCFC ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1°ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall'Organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla LCFC.

63 Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:
a) le ammonizioni o le censure, salvo per errore di persona;
b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo errore di persona;
c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a lire 30.000, salvo errore di persona;
d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Tesserati del Settore arbitrale fino a euro 3,00 (lire 5.000), salvo errore di persona;
e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies