Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 13/04/2017, 26/07/2000

58 Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Presidente della LCFC. In ordine all’omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni e/o i Tesserati partecipanti. In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Tesserati o le Associazioni i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.
Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di Tesserati, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

58 Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone istanza o ricorso deve avere interesse.
Ha sempre interesse il presidente della LCFC.
In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del ricorso le squadre e/o i tesserati partecipanti.
In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre istanza o ricorso i tesserati o le squadre i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le squadre che le hanno subite.
Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di tesserati, può presentare ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

58 Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto.
Ha sempre interesse il presidente della LCFC.
In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso anche le associazioni e/o i tesserati partecipanti.
In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i tesserati o le associazioni i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le associazioni che le hanno subite.
Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di tesserati, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

58 Instaurazione di procedimento disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara

Qualsiasi tesserato sia a conoscenza di violazioni dello Statuto della LCFC, della Carta dei principi, della Normativa della LCFC o delle disposizioni della LCFC da parte di Ufficiali di Gara deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Procuratore arbitrale.
Le denunce anonime non sono procedibili.Il Giudice disciplinare può procedere anche d'ufficio nei confronti del tesserato appartentente al settore arbitrale sulla base di illeciti risultanti da documenti ufficiali della LCFC.
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