Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Instaurazione dei procedimenti davanti agli organi disciplinari
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 07/09/2023, 01/09/2021, 10/08/2006, 26/07/2000

53 Procedimenti davanti all'organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice d'appello:
a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di primo grado anche qualora non abbiano presentato reclamo o lo stesso non sia stato accolto;
b) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
c) su istanza di ricusazione (art. 73 RD).

53 Procedimenti davanti all'organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice d'appello:
a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di primo grado;
b) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
c) su istanza di ricusazione (art. 73 RD).

53 Procedimenti davanti all'organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice d'appello:
a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di primo grado anche qualora non abbiano presentato reclamo o lo stesso non sia stato accolto;
b) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
c) su istanza di ricusazione (art. 73 RD).

53 Procedimenti davanti all'organo di seconda istanza (Ex Art.56RD)

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice d’appello:
a) su ricorso delle parti interessate avverso la decisione di primo grado anche qualora non abbiano presentato reclamo o lo stesso non sia stato accolto;
b) su istanza di rettifica (art. 75 RD);
c) su istanza di ricusazione (art. 76 RD);
c) d'ufficio o su istanza di parte nei casi di avocazione (art. 77 RD).

53 Procedimenti davanti all'organo di seconda istanza (Ex Art.56RD)

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice d’appello:
a) d'ufficio nei casi di avocazione
b) su ricorso delle parti legittime avverso la decisione di primo grado anche qualora non abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto;
c) su istanza di rettifica (art. 75 RD);
d) su istanza di ricusazione (art. 76 RD);
e) d'ufficio o su istanza di parte nei casi di avocazione (art. 77 RD);
f) su ricorso delle aprti interessate alle questioni di cui all'articolo 48/5 RD.
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