Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Formazione e cessazione degli organi disciplinari
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 31/07/2007, 26/07/2000

51 Cessazione dell'incarico degli organi disciplinari

Gli organi disciplinari durano in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo che li ha eletti.
In caso di dimissioni del giudice unico o della maggioranza del collegio giudicante, il consiglio direttivo della LCFC deve immediatamente nominare un nuovo giudice o rispettivamente un nuovo collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del collegio, il consiglio direttivo della LCFC nomina il/i suo/i sostituto/i.
Il consiglio direttivo della LCFC deve rimuovere l'organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
Lo stesso consiglio può sostituire il/i componente/i dell'organo giudicante in caso di mancato svolgimento delle funzioni o in caso di comportamento scorretto.
I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal consiglio della LCFC e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità. La delibera deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di nullità del provvedimento.
Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri (art. 19 Statuto).

51 Cessazione dell'incarico degli organi disciplinari

Gli organi disciplinari durano in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo che li ha eletti.
Il consiglio direttivo della LCFC deve rimuovere l'organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
Lo stesso consiglio può sostituire il/i componente/i dell'organo giudicante in caso di mancato svolgimento delle funzioni o in caso di comportamento scorretto.
I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal consiglio della LCFC e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità. La delibera deve essere comunicata all'interessato con mezzo ricettizio, a pena di nullità del provvedimento.
Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri (art. 19 ST).

51 Cessazione dall'incarico degli organi disciplinari o del procuratore di Lega

Gli organi disciplinari durano in carica fino al termine di mandato del Consiglio direttivo che li ha eletti. In caso di dimissioni del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, il Consiglio direttivo della LCFC deve immediatamente eleggere un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, il Consiglio direttivo della LCFC elegge il/i suo/i sostituto/i.
Il Consiglio direttivo della LCFC deve rimuovere l’Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
Lo stesso Consiglio può sostituire il/i componente/i dell’Organo giudicante in caso di sua assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato suo comportamento scorretto.
I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal Consiglio della LCFC e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità. La delibera deve essere comunicata all’interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di nullità del provvedimento.
Avverso tale provvedimento l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto).

51 Cessazione dell'incarico degli Organi disciplinari (Ex Art.53RD)

Gli organi disciplinari durano in carica fino al termine di mandato del Consiglio direttivo che li ha eletti. In caso di dimissioni del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, il Consiglio direttivo della LCFC deve immediatamente eleggere un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, il Consiglio direttivo della LCFC elegge il/i suo/i sostituto/i.
Il Consiglio direttivo della LCFC deve rimuovere l’Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.
Lo stesso Consiglio può sostituire il/i componente/i dell’Organo giudicante in caso di sua assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato suo comportamento scorretto.
I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal Consiglio della LCFC e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità.
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