Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Formazione e cessazione degli organi disciplinari
In vigore dal 11/09/2015
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50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
- il responsabile del settore disciplinare, che può svolgere le funzioni di giudice nei tre gradi di giudizio;
- i giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del responsabile di settore;
- i giudici d'appello, su segnalazione del responsabile di settore;
- il/i procuratore/i di Lega (art. 56 RD)
I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere immediatamente pubblicati sul Comunicato ufficiale.
La corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal responsabile del settore e scelti tra giudici disciplinari e d'appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità.
Nel caso previsto dall'art. 48/c/2 e 3 RD il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione necessaria del responsabile del settore, o di un suo delegato in caso di incompatibilità, con funzione di presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
- il responsabile disciplinare, che può svolgere le funzioni di giudice nei tre gradi di giudizio;
- i giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del responsabile disciplinare;
- i giudici d'appello, su segnalazione del responsabile disciplinare;
- il/i procuratore/i di Lega (art. 56 RD).
É facoltà del Consiglio direttivo nominare altri giudici o procuratori nel corso del mandato.
I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati nella sezione "CHI SIAMO" del portale della LCFC dedicata agli organismi dell'associazione.
La corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal responsabile disciplinare e scelti tra giudici disciplinari e d'appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità.
Nel caso previsto dall'art. 48 RD - lettera c) - punti 2 e 3 il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione necessaria del responsabile disciplinare, o di un suo delegato in caso di incompatibilità, con funzione di presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
- il responsabile del settore disciplinare, che può svolgere le funzioni di giudice nei tre gradi di giudizio;
- i giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del responsabile di settore;
- i giudici d'appello, su segnalazione del responsabile di settore;
- il/i procuratore/i di Lega (art. 56 RD).
É facoltà del Consiglio direttivo nominare altri giudici o procuratori nel corso del mandato.
I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati nella sezione "CHI SIAMO" del portale della LCFC dedicata agli organismi dell'associazione.
La corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal responsabile del settore e scelti tra giudici disciplinari e d'appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità.
Nel caso previsto dall'art. 48 RD - lettera c) - punti 2 e 3 il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione necessaria del responsabile del settore, o di un suo delegato in caso di incompatibilità, con funzione di presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
- il responsabile del settore disciplinare, che può svolgere le funzioni di giudice nei tre gradi di giudizio;
- i giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del responsabile di settore;
- i giudici d'appello, su segnalazione del responsabile di settore;
- il/i procuratore/i di Lega (art. 56 RD)
I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati nella sezione CHI SIAMO del portale della LCFC dedicata agli organismi dell'associazione .
La corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal responsabile del settore e scelti tra giudici disciplinari e d'appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità.
Nel caso previsto dall'art. 48/c/2 e 3 RD il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione necessaria del responsabile del settore, o di un suo delegato in caso di incompatibilità, con funzione di presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il Consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
• il Responsabile del Settore disciplinare;
• i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Responsabile di Settore;
• i Giudici d’appello, su segnalazione del Responsabile di Settore;
• il/i Procuratore/i di Lega (art. 56 RD)
I nominativi degli eletti, con l’indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale immediatamente.
La Corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal Responsabile del Settore e scelti tra Giudici Disciplinari e d’Appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità. Nel caso previsto dall’art. 48/c/2 RD il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili. Per le decisioni sulla conformità normativa (art. 48/c/3 RD) il collegio di tre membri sarà integrato dal Responsabile del Settore, con funzione di Presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il Consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
• il Responsabile del Settore disciplinare;
• i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Responsabile di Settore;
• i Giudici d’appello, su segnalazione del Responsabile di Settore;
• il/i Procuratore/i di Lega (art. 56 RD)
I nominativi degli eletti, con l’indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo alla nomina. Solo dopo l'esperimento di tale formalità essi entrano in carica.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il Consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:
• il Responsabile del Settore disciplinare;
• i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Responsabile di Settore;
• i Giudici d’appello (art. 79 RA), su segnalazione del Responsabile di Settore;
• il/i Procuratore/i di Lega (art. 56 RD)
I nominativi degli eletti, con l’indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo alla nomina. Solo dopo l'esperimento di tale formalità essi entrano in carica.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari

Il Consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione,sceglie tra la composizione monocratica o collegiale dell'Organo disciplinare e nomina, a maggioranza relativa:
• il Responsabile del Settore disciplinare;
• i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Responsabile di Settore;
• il/i Giudice/i d’appello abilitato/i (art. 77 RA), su segnalazione del Responsabile di Settore;
• il/i Procuratore/i arbitrale/i (art. 59 RD), su segnalazione el Responsabile di Settore.
Nel caso di coposizione monocratica dell'Organismo discpilinare, il Consiglio direttivo deve anche nominare, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente.
I nominativi degli eletti, con l’indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo alla nomina. Solo dopo l'esperimento di tale formalità essi entrano in carica.Il Responsabile di Settore forma se previsti i collegi giudicanti.

50 Nomina e composizione degli organi disciplinari di primo e secondo grado

Il Consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione,sceglie tra la composizione monocratica o collegiale dell'Organo disciplinare e nomina, a maggioranza relativa:
• il Responsabile del Settore disciplinare;
• i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Responsabile di Settore;
• il/i Giudice/i d’appello abilitato/i (art. 79 RA), su segnalazione del Responsabile di Settore;
• il/i Procuratore/i arbitrale/i (art. 59 RD), su segnalazione el Responsabile di Settore.
Nel caso di coposizione monocratica dell'Organismo discpilinare, il Consiglio direttivo deve anche nominare, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente.
I nominativi degli eletti, con l’indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo alla nomina. Solo dopo l'esperimento di tale formalità essi entrano in carica.Il Responsabile di Settore forma se previsti i collegi giudicanti.
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