Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ambiti di operatività della Giustizia Sportiva
In vigore dal 30/06/2011
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48 Competenza degli organi disciplinari

a) Il giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
2) omologazione delle gare;
3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
4) accertamento della regolarità del tesseramento;
5) reclami presentati da associazioni o tesserati;
6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).
b) Il giudice d'appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
3) istanza di ricusazione del giudice di primo grado (art. 73 RD).
c) la corte di Giustizia è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza, limitatamente a questioni di legittimità;
2) remissione da parte di un giudice in caso di difformità interpretativa;
3) remissione da parte di un giudice per la non conformità delle norme rispetto allo Statuto e alla Carta dei Principi;
4) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
5) istanza di ricusazione del giudice di secondo grado (art. 73 RD).

48 Competenza degli organi disciplinari

a) Il giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
2) omologazione delle gare;
3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
4) accertamento della regolarità del tesseramento;
5) ABROGATO;
6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).
b) Il giudice d'appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
3) istanza di ricusazione del giudice di primo grado (art. 73 RD).
c) la corte di Giustizia è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza, limitatamente a questioni di legittimità;
2) remissione da parte di un giudice in caso di difformità interpretativa;
3) remissione da parte di un giudice per la non conformità delle norme rispetto allo Statuto e alla Carta dei Principi;
4) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
5) istanza di ricusazione del giudice di secondo grado (art. 73 RD).

48 Competenza degli organi disciplinari

a) Il giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
2) omologazione delle gare;
3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
4) accertamento della regolarità del tesseramento;
5) reclami presentati da associazioni o tesserati;
6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).
b) Il giudice d'appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
3) istanza di ricusazione del giudice di primo grado (art. 73 RD).
c) la corte di Giustizia è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza, limitatamente a questioni di legittimità;
2) remissione da parte di un giudice in caso di difformità interpretativa;
3) remissione da parte di un giudice per la non conformità delle norme rispetto allo Statuto e alla Carta dei Principi;
4) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
5) istanza di ricusazione del giudice di secondo grado (art. 73 RD).

48 Competenza funzionale degli organi disciplinari

a) Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
2) omologazione delle gare;
3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
4) accertamento della regolarità del tesseramento;
5) reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).
b) Il Giudice d’appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
3) istanza di ricusazione (art. 73 RD).

48 Competenza funzionale degli organi disciplinari

a) Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
2) omologazione delle gare;
3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
4) accertamento della regolarità del tesseramento;
5) reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).
b) Il Giudice d’appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
3) istanza di ricusazione (art. 73 RD).
c) L'Organo disciplinare di terzo grado dell'Ente di promozione sportiva cui la LCFC è affiliata è competente a decidere su quanto previsto dalla Normativa dell'Ente.

48 Competenza funzionale degli organi disciplinari

a) Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
2) omologazione delle gare;
3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
4) accertamento della regolarità del tesseramento;
5) reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 75 RD).
b) Il Giudice d’appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 75 RD);
3) istanza di ricusazione (art. 77 RD);
4) istanza di ricusazione (art. 76 RD).
c) La Corte di giustizia è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 75 RD);
3) casi oggetto di avocazione (art. 77 RD);
4) istanza di ricusazione (art. 76 RD);
5) ricorso per revisione (art. 79);
6) questioni di leggitimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emesi dai diversi Organi della LCFC (art. 78 RD).
Nei casi previsti dal punto c/1 la Corte quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

48 Competenza funzionale degli organi disciplinari

Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
a) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
b) omologazione delle gare;
c) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
d) accertamento della regolarità del tesseramento;
e) ricorsi-esposti presentati da Associazioni o Tesserati;
f) istanza di rettifica per errore materiale (art. 75 RD).
Il Giudice d’appello è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 75 RD);
3) casi oggetto di avocazione (art. 77 RD);
4) istanza di ricusazione (art. 76 RD).
c) La Corte di giustizia è competente a decidere su:
1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 75 RD);
3) casi oggetto di avocazione (art. 77 RD);
4) istanza di ricusazione (art. 76 RD);
5) questioni di leggitimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emesi dai diversi Organi della LCFC a ciò preposti, qualora la LCFC non sia affiliata ad un nte di promozione sportiva.
L'Organo di terza istanza dell'Ente di promozione sportiva cui la LCFC sia affiliata è competente a decidere sui casi previsti dal regolamento del predetto Ente.
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