Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Ambiti di operatività della Giustizia Sportiva
In vigore dal 20/06/2013
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 26/07/2000

46 Giurisdizione degli organi disciplinari

Gli organi disciplinari della LCFC hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.
Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei soci collettivi o individuali, le sanzioni previste dagli articoli compresi tra il 30 RD e il 40 RD.
Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.
Le decisioni degli organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri organi istituzionali della LCFC.

46 Giurisdizione degli organi disciplinari

Gli organi disciplinari della LCFC hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.
Dispongono in via esclusiva nei confronti delle squadre e dei tesserati le sanzioni previste dal presente regolamento.
Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.
Le decisioni degli organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri organi istituzionali della LCFC.

46 Giurisdizione degli organi disciplinari

Gli Organi disciplinari della LCFC hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all’attività sportiva.
Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei Soci collettivi o individuali, le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II, Sezione II, RD. Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.
Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi istituzionali della LCFC.
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