Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 20/02/2014
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45 Estinzione delle sanzioni e degli illeciti

a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l'illecito sportivo che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
Interpretazione autentica:
C.D. 13.02.2014

45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti

a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornata perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta.
c) Fermo il giudicato formatosi per il decorso del termine d’impugnazione dopo l’omologazione della gara (art. 63 RD), gli illeciti si prescrivono dopo sei mesi dal fatto e comunque dopo un mese dal termine della manifestazione. In caso di manifestazione a più fasi o di partite a eliminazione diretta l’illecito si prescrive all’inizio della fase successiva rispetto a quella in cui l’illecito è stata commesso. L'illecito sportivo (art. 17 RD) si prescrive sempre dopo 1 anno dal fatto.
d) La proposizione di ricorso sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.

45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti

a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornata perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta.
c) Fermo il giudicato formatosi per il decorso del termine d’impugnazione dopo l’omologazione della gara (art. 63 RD), gli illeciti si prescrivono dopo sei mesi dal fatto e comunque dopo un mese dal termine della manifestazione. In caso di manifestazione a più fasi o di partite a eliminazione diretta l’illecito si prescrive all’inizio della fase successiva rispetto a quella in cui l’illecito è stata commesso. L'illecito sportivo (art. 17 RD) si prescrive sempre dopo 1 anno dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.

45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti

a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l’illecito disciplinare che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.

45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti

a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l’illecito disciplinare che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.

45 Estinzione delle sanzioni

a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.

45 Estinzione delle sanzioni

a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Le sanzioni disciplinari si estinguono nel caso di applicazione dell'indulto o amnistia disposti dall'Ente di promozione sportiva a cui la LCFC è eventualmente affiliata.
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