Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 13/05/2020
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43 Esecuzione delle sanzioni

A) Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 83 RD lettera a), se non resi noti precedentemente per email o messaggio istantaneo dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione. La comunicazione diretta alla squadra e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area riservata della squadra. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
B) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
C) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
D) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
E) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
F) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
G) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato associazione.
H) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
I) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare, salvo provvedimento del Giudice che, valutata l'evidente fondatezza dell'impugnazione, sospende - al massimo per un mese - l'efficacia della sanzione per provvedere in merito senza arrecare pregiudizio all'impugnante;
L) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.
M) In deroga a quanto previsto dalla lettera A), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione SQUALIFICATO affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 66, 6° comma RA La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico o di provvedimento del giudice disciplinare a seguito di istanza di rettifica. Per contro, se la parola SQUALIFICATO è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà dell'associazione farlo giocare comunque assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 54 RA e art. 83 RD - lettera a), se non resi noti precedentemente per email o messaggio istantaneo dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione. La comunicazione diretta alla squadra e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area riservata della squadra. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato squadra.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione o nella fase in corso. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione disciplinare. Qualora a seguito della presentazione del ricorso la sanzione fosse confermata anche in parte, la stessa resta efficace nella medesima manifestazione o nella prima manifestazione a cui il giocatore si iscrivesse;
l) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione SQUALIFICATO affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 66 RA - 6° comma La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico o di provvedimento del giudice disciplinare a seguito di istanza di rettifica. Per contro, se la parola SQUALIFICATO è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà della squadra farlo giocare comunque, assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 54 RA e art. 83 RD - lettera a), se non resi noti precedentemente per email o messaggio istantaneo dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione. La comunicazione diretta alla squadra e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area riservata della squadra. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato squadra.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione o nella fase in corso. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare. L’esecutività deve essere sospesa d’ufficio dal giudice se valuta il ricorso non manifestamente infondato e ritiene che il tempo occorrente per provvedere in merito possa arrecare pregiudizio all'impugnante oppure a seguito di specifica richiesta contenuta nel reclamo o nel ricorso proposto dal Presidente;
l) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione SQUALIFICATO affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 66 RA - 6° comma La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico o di provvedimento del giudice disciplinare a seguito di istanza di rettifica. Per contro, se la parola SQUALIFICATO è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà della squadra farlo giocare comunque, assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 54 RA e art. 83 RD - lettera a), se non resi noti precedentemente per email o messaggio istantaneo dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione. La comunicazione diretta alla squadra e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area riservata della squadra. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato squadra.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione o nella fase in corso. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare, salvo provvedimento del Giudice che, ritenuta non manifestamente infondata l'impugnazione, sospenda - al massimo per un mese - l'efficacia della sanzione per provvedere in merito senza arrecare pregiudizio all'impugnante;
l) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione SQUALIFICATO affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 66 RA - 6° comma La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico o di provvedimento del giudice disciplinare a seguito di istanza di rettifica. Per contro, se la parola SQUALIFICATO è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà della squadra farlo giocare comunque, assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

43 Esecuzione delle sanzioni

A) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale. La comunicazione diretta all'associazione e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area personale dell'associazione stessa. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
B) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
C) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
D) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
E) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
F) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
G) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato associazione.
H) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
I) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare, salvo provvedimento del Giudice che, valutata l'evidente fondatezza dell'impugnazione, sospende - al massimo per un mese - l'efficacia della sanzione per provvedere in merito senza arrecare pregiudizio all'impugnante;
L) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.
M) In deroga a quanto previsto dalla lettera A), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione SQUALIFICATO affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 66, 6° comma RA La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico o di provvedimento del giudice disciplinare a seguito di istanza di rettifica. Per contro, se la parola SQUALIFICATO è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà dell'associazione farlo giocare comunque assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

43 Esecuzione delle sanzioni

A) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale. La comunicazione diretta all'associazione e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area personale dell'associazione stessa. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
B) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
C) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
D) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
E) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
F) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
G) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato associazione.
H) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
I) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare, salvo provvedimento del Giudice che, valutata l'evidente fondatezza dell'impugnazione, sospende - al massimo per un mese - l'efficacia della sanzione per provvedere in merito senza arrecare pregiudizio all'impugnante;
L) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.
M) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione SQUALIFICATO affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 65 ter, lettera a) RA La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico. Per contro, se la parola SQUALIFICATO è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà dell'associazione farlo giocare comunque assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale. La comunicazione diretta all'associazione e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area personale dell'associazione stessa. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la quarta ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato associazione.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
l) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.
m) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione "squalificato" affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 65 ter, lettera a) RA La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico. Per contro, se la parola "squalificato" è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, è facoltà dell'associazione farlo giocare comunque assumendosi la responsabilità dell'eventuale illegittima partecipazione alla gara.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale. La comunicazione diretta all'associazione e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area personale dell'associazione stessa. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato associazione.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
l) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.
m) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), può prendere parte legittimamente al gioco il tesserato che non abbia riportato la dizione "squalificato" affianco al proprio nominativo nella lista gara formata come previsto dall'art. 65 ter, lettera a) RA La partecipazione è legittima anche in caso di errore del sistema informatico. Per contro, se la parola "squalificato" è trascritta a fianco del nominativo del tesserato, quest'ultimo non è legittimato a prendere parte al gioco.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale. La comunicazione diretta all'associazione e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area personale dell'associazione stessa. Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata. Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato associazione.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
l) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall’organo disciplinare competente.Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.La comunicazione diretta all'associazione e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area personale dell'associazione stessa. Hanno efficacia immediata le comunicazioni della LCFC pubblicate sul portale o nell'area personale dell'utente oppure inviate per iscritto (telegrammi o fax).
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare.
l) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall’organo disciplinare competente.Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Le comunicazioni scritte (telegrammi o fax) della LCFC hanno efficacia immediata.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un Tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata/7 giorni.
f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare.
l) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall’Organo disciplinare competente.Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Le comunicazioni scritte (telegrammi o fax) della LCFC hanno efficacia immediata.
b) il provvedimento di squalifica è efficace dal giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato sul Comunicato ufficiale.
c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
e) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
f) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.
g) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
h) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare.
i) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

43 Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall’Organo disciplinare competente.
Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. Le comunicazioni scritte (telegrammi o fax) della LCFC hanno efficacia immediata.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subìta da un Tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
c) Il tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo II, Capo II, Sezione II RD: il provvediamento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato Ufficiale.Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara in cui il tesserato è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente-in attesa del provvedimento definitivo-per una giornata.
d) I tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla LCFC, anche con diverse associazioni, colpiti da provvediamenti di squalifica, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamnete scontata.Fa eccezione la squalifica per somma di ammonizioni che deve scontarsi nella manifestazione in cui le ammonizioni sono state disposte.
e) Per la giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate o della qualificazione e che siano state interamnete disputate.
f) La squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.
g) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
h) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare.
i) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.
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