Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 06/10/2016
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 02/11/2023, 01/09/2021, 31/07/2007, 26/07/2000

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico (art. 5 CP, lettera B), che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto "errore tecnico” (art. 5 CdP - lettera b, art. 60 quater RA, art. 60 RD), che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco sottratte alla sua valutazione soggettiva.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD.
L’errore tecnico comporta la ripetizione della gara se lo stesso ha inciso in modo determinante sul risultato della partita.

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra "l'errore tecnico” (art. 5 CdP - lettera b e art. 44 RA - lettera g), che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco sottratte alla sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD

37 Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 77 RD.

37 Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 82 RD.
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