Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 06/10/2016
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 31/07/2007, 26/07/2000
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 31/07/2007, 26/07/2000
37 Ripetizione della gara
Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 R.D.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 R.D.
Interpretazione autentica:
Per errore tecnico vedasi anche Carta Principi art. 5/b e regolamento attività art. 44/h.
37 Ripetizione della gara
Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 77 RD.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 77 RD.
37 Ripetizione della gara
Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 82 RD.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 82 RD.
Articolo precedente: 36 Esclusione dalla direzione di finali organizzate dalla LCFC
Articolo successivo: 38 Perdita della partita
Articolo successivo: 38 Perdita della partita