Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 30/06/2011
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 26/07/2000

33 Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare competente nei confronti di un tesserato al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.
Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione del provvedimento.
La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.
Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del capitano qualora non collabori nell'individuare i tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

33 Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare competente nei confronti di un tesserato al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.
Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione del provvedimento.
La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

33 Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare competente nei confronti di un Tesserato al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione. La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del capitano qualora non collabori nell’individuare i tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l’Arbitro non abbia potuto accertare l’identità.
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