Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 02/09/2010
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 03/09/2009, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

27 Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 24 R.D.)

a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 24 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 21/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (art. 21, ultimo comma, RD).

27 Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 24 RD)

a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 24 R.D. la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 21 RD - lettera b, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (art. 21 RD - ultimo comma).

27 Aumento di pena base per l' applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 24 RD)

a) Nel caso ricorra l’aggravante speciale prevista dall’articolo 24 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.L' aumento è facoltativo solo nel caso previsto dall' art. 117 RD.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l’ipotesi di concorso con l’attenuante di cui all’art.21/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall’Arbitro (art.21, ultimo comma, RD).

27 Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art.24 RD)

a) Nel caso ricorra l’aggravante speciale prevista dall’articolo 24 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.L'aumento è facoltativo solo nel caso previsto dall' art. 117 RD.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l’ipotesi di concorso con l’attenuante di cui all’art.21/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall’Arbitro (art.21, ultimo comma, RD).

27 Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art.24 RD)

a) Nel caso ricorra l’aggravante speciale prevista dall’articolo 26 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.L'aumento è facoltativo solo nel caso previsto dall' art. 117 RD.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l’ipotesi di concorso con l’attenuante di cui all’art.21/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall’Arbitro (art.21, ultimo comma, RD).

27 Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art.24 RD)

a) Nel caso ricorra l’aggravante speciale prevista dall’articolo 26 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o lire 500.000 (€ 258.23) di sanzione pecuniaria.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l’ipotesi di concorso con l’attenuante di cui all’art.21/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall’Arbitro (art.21, ultimo comma, RD).
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