Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 02/09/2009
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26 Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

a) L'applicazione di un'attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
b) Il ricorrere di un'aggravante semplice comporta l'aumento fino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l'applicazione di sanzioni di specie diversa.
c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l'applicazione di sanzioni di specie diversa.
e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'articolo 25 RD
g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

26 Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

a) L'applicazione di un'attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
b) Il ricorrere di un'aggravante semplice comporta l'aumento fino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l'applicazione di sanzioni di specie diversa.
c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l'applicazione di sanzioni di specie diversa.
e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'art. 25 RD
g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

26 Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di cicostanze attenuanti o aggravanti

a) L’applicazione di un'attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 3,00 di sanzione pecuniaria.
b) Il ricorrere di un'aggravante semplice comporta l’aumento fino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa.
c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 3,00 di sanzione pecuniaria.
d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa.
e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l’Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell’articolo 25 RD.
g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

26 Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di cicostanze attenuanti o aggravanti

a) L’applicazione di un'attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o lire 5.000 (€ 2.58) di sanzione pecuniaria.
b) Il ricorrere di un'aggravante semplice comporta l’aumento fino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o lire 500.000 (€258.23) di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa.
c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o lire 5.000 (€ 2.58) di sanzione pecuniaria.
d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o lire 500.000 (€258.23) di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa.
e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l’Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell’articolo 25 RD.
g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).
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