Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 26/07/2000
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22 Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 26/b RD

22 Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 26 RD - lettera b.
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